Esclusione da gara d’appalto per carenza dei requisiti di idoneità professionale e legittimità del divieto di subappalto nelle procedure a lotto unico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso della società Krasis S.r.l. contro l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti e gestione del centro di raccolta del Comune di Polistena. La società era stata esclusa per mancata iscrizione nel Registro delle Imprese relativamente all’attività di noleggio automezzi, centrale nell’appalto. Il Tribunale ha ritenuto legittima la clausola di gara che imponeva tale requisito poiché proporzionata e coerente con l’oggetto del contratto. Il Collegio ha inoltre dichiarato legittimo il divieto di subappalto previsto dalla lex specialis per servizi non scorporabili a qualificazione obbligatoria. Pertanto, la domanda di annullamento dell’esclusione è stata rigettata, confermando l’aggiudicazione a favore dell’altro concorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la tematica degli specifici requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione a una gara d’appalto per servizi integrati (trasporto rifiuti, gestione centro raccolta, noleggio mezzi, pulizia, etc.). La ricorrente era iscritta nel Registro delle Imprese per attività di trasporto rifiuti, ma non per il noleggio di automezzi, ritenuto dal Comune attività centrale e qualificante nell’economia dell’appalto. Secondo il TAR, tale impostazione è conforme ai principi di proporzionalità e coerenza (artt. 10 e 100 del Codice), poiché mira a garantire che il concorrente abbia un’esperienza effettiva e specifica per tutte le attività principali richieste dal contratto. Il Tribunale spiega che la clausola non comporta un’irragionevole restrizione della concorrenza, perché si limita a chiedere iscrizioni pertinenti alle prestazioni centrali. Viene poi chiarito che il divieto di subappalto imposto dalla lex specialis, per servizi non scorporabili, è legittimo e non impugnato tempestivamente, alla luce dell’art. 119 Codice, e che la dichiarazione della ricorrente di voler subappaltare il noleggio mezzi conferma la sua carenza di idoneità diretta allo svolgimento di tutte le prestazioni principali. Ne consegue la piena legittimità dell’esclusione e la reiezione del ricorso.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato per affermare la tassatività delle cause di esclusione e la necessità che i requisiti richiesti siano proporzionati all’oggetto dell’appalto. Il TAR dichiara che la clausola del disciplinare che impone l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti (tra cui il noleggio) non è irragionevole o restrittiva, ma conforme ai principi dell’articolo, limitandosi a prevedere condizioni proporzionate e non arbitrarie per la selezione degli operatori.
Viene richiamato in relazione alla fase di aggiudicazione e alla possibilità di avvio anticipato dell’esecuzione per motivi di urgenza, come avvenuto nella gara impugnata. Il TAR ne fa applicazione per ribadire la regolarità procedurale dell’affidamento e dei relativi atti di aggiudicazione, anche in presenza di contenzioso.
È centrale per la valutazione dei requisiti di partecipazione: il TAR spiega che l’idoneità professionale deve essere dimostrata con iscrizioni pertinenti e specifiche al Registro delle Imprese, in relazione alle attività centrali (in specie, il noleggio mezzi) previste dal contratto. La sentenza chiarisce che questa interpretazione è conforme all’articolo 100, che impone che i requisiti siano proporzionati e riferiti all’oggetto principale dell’appalto.
Viene menzionato per legittimare il criterio di selezione utilizzato (prezzo più basso e inversione procedimentale) e il controllo di conformità delle offerte ai requisiti di gara, ribadendo che la stazione appaltante può escludere i concorrenti privi dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla lex specialis.
È richiamato per giustificare la legittimità del divieto di subappalto stabilito dalla lex specialis nelle gare a lotto unico e per chiarire che, nella specie, il subappalto necessario/qualificante non era ammesso. Il TAR sottolinea che il divieto è coerente con la struttura dell’appalto e che la clausola, non impugnata tempestivamente, è divenuta definitiva.



