Legittimità dell'annullamento in autotutela della procedura di gara per carenza dei presupposti essenziali e indisponibilità dell’area comunale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso dell’impresa aggiudicataria contro la revoca dell’aggiudicazione di un appalto da parte del Comune di Montebello Jonico. È stato accertato che il Comune ha legittimamente annullato in autotutela la procedura di gara a causa della carenza originaria dei presupposti essenziali per bandirla, in particolare la mancata acquisizione dell’area comunale destinata all’intervento e la mancanza di pareri autorizzativi necessari. La revoca non è stata considerata un mero esercizio di potere di recesso contrattuale, ma un annullamento per illegittimità originaria, che può essere esercitato anche dopo la stipula del contratto. Pertanto il ricorso è stato respinto e le spese compensate.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha esaminato preliminarmente la natura della determinazione impugnata dal ricorrente, riconoscendo che sebbene formalmente indicata come revoca, in realtà essa rappresenta un esercizio del potere di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Questo potere può essere esercitato per rimuovere vizi originari e gravi dell’intera procedura di gara, come la mancanza di disponibilità dell’area comunale e la carenza di pareri indispensabili per rispettare vincoli ambientali e paesaggistici. Tali vizi impediscono la legittima esecuzione del contratto, giustificando la caducazione degli effetti negoziali. La dedotta violazione dell’articolo 123 del Codice dei Contratti, relativo al diritto di recesso, è risultata inapplicabile perché quel rimedio presuppone l’effettivo avvio dell’esecuzione contrattuale, qui assente. Inoltre, le contestazioni del ricorrente relative a presunte inadempienze del Comune non incidono sulla legittimità dell’annullamento, ma al massimo potrebbero essere rilevanti in sede risarcitoria. La sentenza conferma quindi la possibilità per la pubblica amministrazione di esercitare l’annullamento in autotutela con efficacia ex tunc per tutelare l’interesse pubblico nei casi di vizi gravi originari.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 123, che disciplina il diritto di recesso della stazione appaltante dal contratto con conseguenti obblighi di pagamento, è stato richiamato dal ricorrente per contestare la revoca dell’aggiudicazione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto tale norma inapplicabile nella fattispecie, poiché il contratto non ha avuto alcun principio di esecuzione e la procedura è stata annullata per vizi originari della gara. La disciplina del recesso riguarda infatti situazioni in cui il rapporto contrattuale è effettivamente vigente e non casi di annullamento ex tunc per illegittimità dei presupposti.



