20/05/2026
Art. 10Art. 25Art. 29Art. 36Art. 50Art. 54Art. 82Art. 95Art. 108Art. 110

Legittimità della mancata esclusione automatica delle offerte anomale e interpretazione delle regole di gara in una procedura negoziata sotto soglia per forniture

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha respinto il ricorso della società Promostand contro l’aggiudicazione a Ecopromotion di una gara MEPA per il noleggio di tensostrutture, affermando che nella procedura sotto soglia per appalti di fornitura non sussisteva l’obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del Codice, in quanto la lex specialis principale (RdO) aveva espressamente escluso tale automatismo. La presenza di una soglia di anomalia nelle 'condizioni particolari di contratto' non comportava l’esclusione automatica, ma rappresentava solo un parametro per la valutazione della congruità delle offerte. La graduatoria e l’aggiudicazione apparivano legittime, come anche la pubblicazione tramite piattaforma MEPA. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che in una procedura negoziata sotto soglia per forniture, le regole della lex specialis contenute nella Richiesta di Offerta (RdO) prevalgono su clausole potenzialmente contrastanti inserite nelle condizioni contrattuali. Nel caso concreto, la stazione appaltante, tramite la RdO pubblicata su MEPA, aveva chiaramente escluso l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54 Codice Appalti (prevista solo come facoltà per i lavori e servizi). Il TAR ha riconosciuto che la mera indicazione di una soglia di anomalia nelle condizioni particolari di contratto non assume valore di causa tassativa di esclusione. Pertanto, la stazione appaltante ha agito correttamente richiedendo spiegazioni sulle offerte anomale anziché escluderle automaticamente. La sentenza sottolinea anche il principio di gerarchia fra i documenti di gara ex art. 82, privilegiando l’atto di indizione della procedura rispetto ad atti a valenza meramente integrativa. In tema di trasparenza e informazione, il TAR ha giudicato legittima la modalità di pubblicazione dell’aggiudicazione tramite piattaforma digitale e ha riconosciuto che le comunicazioni rese su MEPA sono conformi agli obblighi normativi vigenti. Infine, ha rimarcato che le cause di esclusione devono essere tassative e che eventuali clausole derogatorie o aggiuntive sono nulle.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

È stato richiamato per sottolineare il carattere tassativo delle cause di esclusione nelle gare pubbliche. Il TAR evidenzia che le clausole delle condizioni contrattuali che introducono cause di esclusione diverse da quelle codificate sono nulle. Nel caso di specie, la clausola che avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica dell’offerta anomala non può essere considerata legittima perché non prevista dalla lex specialis principale (RdO) e non conforme al Codice.

Articolo 25

L’articolo disciplina l’uso delle piattaforme digitali per la gestione delle procedure di gara. La sentenza fa riferimento all’utilizzo del MEPA come piattaforma di approvvigionamento digitale, ritenendo pienamente legittime le modalità di gestione, comunicazione e pubblicazione degli atti di gara tramite tale sistema, in conformità ai requisiti di trasparenza e parità di accesso tipici dell’ecosistema nazionale digitale degli appalti.

Articolo 29

È stato evocato in relazione agli obblighi di comunicazione e trasparenza delle procedure di gara. Il TAR ha ritenuto che la pubblicazione degli esiti e delle aggiudicazioni tramite la piattaforma MEPA sia sufficiente per soddisfare gli obblighi di pubblicità e motivazione, non essendo necessaria una motivazione più articolata nelle procedure a minor prezzo, in cui la graduatoria e la scelta dell’aggiudicatario risultano autoevidenti.

Articolo 36

L’articolo individua le modalità di accesso agli atti di gara tramite piattaforma digitale. Nella sentenza si riconosce che le modalità di accesso agli atti e la messa a disposizione dei verbali e dell’offerta aggiudicata ai sensi dell’art. 36 sono state rispettate tramite il sistema informatico MEPA.

Articolo 50

È il fondamento normativo per la scelta della procedura negoziata sotto soglia comunitaria senza bando, effettuata dalla Prefettura e legittima nel caso di specie. La sentenza richiama espressamente l’art. 50 per giustificare la correttezza della procedura utilizzata.

Articolo 54

Disciplinando l’esclusione automatica delle offerte anomale, l’articolo è stato centrale nel ricorso. Il TAR ha affermato che tale automatismo è facoltà e non obbligo per i lavori e servizi sotto soglia e, comunque, non si applica agli appalti di forniture. Il richiamo nelle condizioni particolari di contratto non può prevalere sulla chiara esclusione del meccanismo in RdO, né generare automatismi diversi da quanto previsto dal Codice.

Articolo 82

L’articolo è stato applicato nella risoluzione del conflitto tra i vari documenti di gara. Il TAR ha ribadito la prevalenza della RdO (atto di indizione della procedura, assimilabile a bando/disciplinare) sulle 'condizioni particolari di contratto' in caso di divergenze, escludendo quindi l’operatività delle clausole ambigue o contrastanti contenute in quest’ultime.

Articolo 95

Citato in relazione all’esclusione della prima graduata (Giagio Forniture) per grave illecito professionale, anziché per superamento della soglia di anomalia. Il TAR ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione per illecito professionale quale causa espressamente prevista dal Codice.

Articolo 108

Disciplina il criterio di aggiudicazione utilizzato nella procedura (minor prezzo). La sentenza conferma che la scelta e le modalità di calcolo della soglia, nonché la gestione della graduatoria, sono state legittimamente effettuate ai sensi di questo articolo.

Articolo 110

L’articolo disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR, richiamando anche l’art. 110, avalla il comportamento della stazione appaltante che ha proceduto con la verifica e richiesta di giustificazioni senza esclusione automatica, laddove la RdO non aveva previsto l’automatismo dell’art. 54.

Articoli di riferimento