Rapporto tra legge sull'equo compenso e disciplina degli appalti pubblici: ammissibilità del ribasso anche sulla componente compenso nelle offerte di progettazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha rigettato il ricorso presentato da Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l. contro l'aggiudicazione di una gara per servizi di ingegneria e architettura, confermando la legittimità dell'ammissione di offerte economiche con ribasso anche sulla componente del compenso professionale, pur richiamando la legge n. 49/2023 sull'equo compenso. Il Tribunale ha affrontato il conflitto normativo tra la legge sull'equo compenso e il Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), affermando che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione della congruità delle offerte tramite il controllo di anomalia, è compatibile con il principio dell'equo compenso. L'applicazione obbligatoria e automatica della legge n. 49/2023 alle procedure pubbliche sarebbe incompatibile con le finalità e il meccanismo concorrenziale del Codice degli Appalti. Di conseguenza, la stazione appaltante non ha commesso illegittimità nell'aggiudicare la gara a favore di operatori che hanno applicato ribassi anche sulla componente compenso, e il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha esaminato un caso in cui una società ricorrente aveva impugnato l'aggiudicazione di una gara pubblica per la progettazione di un centro polifunzionale, sostenendo che la stazione appaltante aveva violato la legge n. 49/2023 sull'equo compenso, permettendo alle offerte economiche di sottoporre a ribasso anche il compenso professionale inderogabile. La questione giuridica è stata incentrata sulla compatibilità tra la legge sull'equo compenso e il Codice degli Appalti, che prevede il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con possibilità di ribasso. Dopo aver considerato due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali contrapposti, il Tribunale ha aderito all'interpretazione secondo cui la legge n. 49/2023 non si applica automaticamente e integralmente alle procedure di evidenza pubblica regolate dal Codice degli Appalti, in quanto ciò rischierebbe di compromettere il principio concorrenziale, la libertà di offerta e i meccanismi di aggiudicazione pubblica. Inoltre, il controllo di anomalia dell'offerta previsto dal Codice consente di verificare l'effettiva congruità dei ribassi, inclusa la componente compenso, evitando offerte anomale che ledano il principio dell'equo compenso. Pertanto, l'ammissione di offerte con ribasso anche sul compenso non contrasta con la legge sull'equo compenso, bensì è compatibile con il sistema degli appalti pubblici. La ricorrente non ha dimostrato che l'adozione di tale approccio le abbia pregiudicato il diritto alla competizione, né ha richiesto in via subordinata l'annullamento condizionato o la rideterminazione punteggi. Le eccezioni procedurali sono state rigettate e in merito la decisione ha respinto le censure sulla base della prevalente interpretazione di coerenza normativa e tutela della concorrenza nel settore pubblico. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e novità della questione affrontata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 8 del Codice degli Appalti è richiamato in relazione al principio che le pubbliche amministrazioni devono garantire il principio dell’equo compenso, ma con autonomia contrattuale che consente di valutare l’effettiva congruità delle offerte. Nel caso in esame, si è discusso se il richiamo alla legge n. 49/2023 nell'ambito dell’art. 8 possa comportare una limitazione del ribasso sulle componenti dell’offerta relative al compenso professionale. Il Tribunale ha precisato che, pur essendo l’equo compenso un principio garantito, esso deve conciliarsi con le modalità concorrenziali e la disciplina delle gare, così da non impedire l’applicabilità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal Codice, evidenziando che il controllo di anomalia dell’offerta svolge una funzione di tutela e verifica della congruità economica complessiva.



