Rimodulazione delle quote nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e principio di favor partecipationis: riammissibilità in corso di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha annullato il provvedimento con cui la Stazione Appaltante aveva escluso un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) dalla gara per lavori pubblici a seguito della perdita, durante la procedura, di parte della qualificazione SOA da parte della mandataria, negando altresì la possibilità di una rimodulazione interna delle quote tra i membri del RTI. Il Tribunale ha ritenuto invece doverosa la possibilità di riorganizzazione interna delle quote di esecuzione, purché garantita la copertura dei requisiti richiesti, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che tutela il principio di favor partecipationis e la par condicio. Ha ordinato quindi la riammissione del RTI e il riesame della vicenda da parte della Stazione Appaltante, con verifica del possesso dei requisiti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione prende le mosse dal caso di un RTI escluso dalla gara perché la sua capogruppo aveva perso il livello di qualificazione SOA originariamente dichiarato per una parte dei lavori (categoria OG11). Il RTI aveva proposto di rimodulare le proprie quote, aumentando la quota di esecuzione dell'altra impresa mandante dotata di idonea qualificazione, ma la Stazione Appaltante aveva negato questa possibilità, sostenendo che ciò costituirebbe una modifica sostanziale dell’offerta, vietata a posteriori. Tuttavia, il TAR richiama una consolidata giurisprudenza e le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la riorganizzazione interna dei RTI (cioè la modifica delle quote tra le imprese già partecipanti) è ammessa anche in fase di gara - e non solo nella fase esecutiva - nei casi di perdita sopravvenuta dei requisiti, purché tale riorganizzazione non comporti l’ingresso di nuovi soggetti esterni. In tal modo si tutela il principio di favor partecipationis e la concorrenza, senza alterare la sostanza dell’offerta né avvantaggiare indebitamente taluni operatori. La Stazione Appaltante avrebbe dovuto interpellare il RTI e accordare un termine per la rimodulazione interna e poi verificarne i requisiti, anziché procedere a un'automatica esclusione. La sentenza sottolinea inoltre che la perdita del requisito in questione è intervenuta a distanza di anni dalla presentazione dell’offerta, anche a causa dell’inerzia dell’Amministrazione, e che la riorganizzazione interna non viola principi né apporta indebiti vantaggi, trattandosi di una soluzione maggiormente aderente ai principi euro-unitari e di efficacia dell’azione amministrativa.



