27/10/2025
Art. 10Art. 17Art. 25Art. 71

Legittimità dell'esclusione per mancata presentazione della relazione richiesta a corredo dell'offerta tempo in una procedura aperta di affidamento di servizi di architettura e ingegneria (TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, 8 ottobre 2025)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha rigettato il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica per la mancata presentazione, nella busta dell'offerta tempo, di una relazione esplicativa prescritta dal disciplinare di gara a pena di esclusione. Il ricorrente sosteneva che tale richiesta fosse una inutile duplicazione di oneri rispetto all'offerta tecnica e che la sanzione dell'esclusione violasse i principi di tassatività delle cause di esclusione, favor partecipationis e proporzionalità. Il Tribunale ha ritenuto legittima la clausola e la conseguente esclusione, poiché la relazione esplicativa rappresentava elemento essenziale dell'offerta, non sovrapponibile alla documentazione tecnica e conforme alle esigenze di tempestività della procedura e agli obiettivi del PNRR. La clausola non viola il principio di tassatività ex art. 10 Codice Appalti, applicabile ai requisiti generali e non agli elementi essenziali dell'offerta tecnica.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione sistematica del Codice dei Contratti Pubblici e sulla giurisprudenza consolidata riguardo alla distinzione tra requisiti generali di partecipazione e elementi sostanziali dell’offerta tecnico-economica. Il Collegio evidenzia che la richiesta di una relazione esplicativa all'offerta tempo, a pena di esclusione, è legittima e non costituisce un’inutile duplicazione rispetto a quella richiesta per l’offerta tecnica: le due relazioni hanno contenuti e funzioni differenti, con quella dell’offerta tempo rivolta specificamente a dimostrare la fattibilità e l’organizzazione per il rispetto dei termini dichiarati, in coerenza con i tempi stringenti imposti dal finanziamento PNRR. La mancata presentazione di tale relazione, quindi, integra un difetto essenziale dell’offerta sufficiente a giustificare l’esclusione, senza incorrere in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del D.lgs. 36/2023 (che riguarda i requisiti di ordine generale, non la struttura dell’offerta). Il TAR riconosce anche che la contestazione alla clausola del disciplinare era tempestiva e ammissibile, respingendo le eccezioni sollevate dalla stazione appaltante sull’omessa impugnazione espressa del bando. In ultimo, viene respinta la tesi della ricorrente secondo cui la clausola sarebbe sproporzionata, illogica o d’inutile aggravio: la richiesta di una relazione specifica trova ragionevolezza nell’interesse pubblico alla celerità di esecuzione e nella corretta gestione della concorrenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola del disciplinare che prevede, a pena di esclusione, la relazione esplicativa allegata all’offerta tempo, in asserita violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Il TAR chiarisce che l’art. 10 (comma 2), che limita la tassatività alle cause previste dagli articoli 94 e 95 (requisiti generali), non si applica agli elementi essenziali dell’offerta tecnica o tempo: la mancata presentazione di un elemento sostanziale richiesto dalla lex specialis può legittimamente comportare l’esclusione, purché non sia pretestuosa o illogica.

Articolo 17

È stato richiamato come disciplina delle fasi delle procedure di affidamento; in particolare, la previsione della relazione esplicativa nell’offerta tempo discende dalla lex specialis adottata in forza dell’art. 17, che legittima la stazione appaltante a specificare gli elementi essenziali della struttura di gara. Il TAR conferma che il rispetto delle formalità previste dall’atto formale di indizione della gara è vincolante e deve essere monitorato dalla commissione.

Articolo 25

È menzionato per la legittimità dell’utilizzo della piattaforma di e-procurement nella gestione delle offerte di gara, in conformità alle modalità digitali di partecipazione e trasparenza richieste dalla normativa, senza però incidere direttamente sulla decisione di merito riguardo all’esclusione.

Articolo 71

È stato citato per definire la procedura aperta adottata dal Comune di Siderno per l’affidamento dei servizi. La garanzia di trasparenza e parità di accesso prevista dall’articolo è rispettata dalla richiesta di presentazione della relazione come elemento essenziale dell'offerta, applicabile a tutti gli operatori economici, che consente una valutazione oggettiva e comparabile fra tutti i concorrenti.

Articoli di riferimento