Il principio di immodificabilità dell’offerta economica e la corretta applicazione del ribasso sui costi della manodopera nelle procedure di gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha annullato l’aggiudicazione di un appalto disposta a favore di Calgeco s.r.l. per un importo inferiore rispetto a quello effettivamente offerto dall’operatore economico. L’amministrazione aveva erroneamente applicato il ribasso indicato in gara anche ai costi della manodopera, nonostante l’offerta e il comportamento della società avessero chiarito che il ribasso doveva riguardare solo i servizi. Il Tribunale ha rilevato la violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta: la stazione appaltante non può alterare i corrispettivi proposti dall’operatore, ma solo valutarne l’eventuale esclusione per non conformità alla lex specialis.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla ricostruzione del significato e della portata delle norme che disciplinano la non ribassabilità dei costi della manodopera (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023) e la tutela dell’affidamento e della chiarezza negoziale nella formulazione delle offerte. In particolare, secondo il Tribunale, il principio di immodificabilità dell’offerta vincola non solo i concorrenti ma anche la stazione appaltante, che non può interpretare in modo difforme o unilaterale la volontà negoziale dell’operatore economico. Nel caso di specie, la società aveva esplicitamente indicato in tutti gli atti del procedimento che il ribasso doveva applicarsi solo ai servizi e non ai costi della manodopera, in linea con la lex specialis di gara che espressamente richiamava la non ribassabilità di tali costi. Inoltre, la disciplina normativa e regolamentare (artt. 1, 2, 5, 41, 101, 110 d.lgs. 36/2023) rafforza l’obbligo di agire secondo buona fede, trasparenza e rispetto dell’affidamento, e impone all’amministrazione di attenersi strettamente ai documenti e dichiarazioni presentati dall’offerente. La stazione appaltante avrebbe potuto, in caso di incertezza, chiedere chiarimenti (art. 101), ma non rideterminare unilateralmente l’importo dell’aggiudicazione. La sentenza ribadisce che, in presenza di una manifestazione di volontà inequivoca da parte dell’operatore, la commissione di gara è tenuta a rispettarne il contenuto o, in caso di difformità, a motivare l’eventuale esclusione, ma non a modificare l’offerta.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato impone alla stazione appaltante di operare nell’interesse dell’efficienza, della trasparenza e della qualità. Nel caso di specie, l’errata applicazione del ribasso anche ai costi della manodopera ha frustrato il risultato perseguito dall’operatore economico, violando l’equilibrio tra qualità e prezzo e disattendendo la corretta esecuzione della gara.
Il principio della fiducia regola il rapporto tra stazione appaltante e operatore economico, imponendo di valorizzare le dichiarazioni e l’intento negoziale esplicitamente emergente dagli atti. La sentenza censura la caduta della fiducia determinata da una interpretazione amministrativa che non rispetta la chiara volontà dell’offerente.
Il richiamo ai principi di buona fede e di tutela dell’affidamento si traduce nell’obbligo per la PA di tenere conto, senza travisamenti, delle manifestazioni di volontà dell’operatore economico e di non alterare unilateralmente l’offerta. L’affidamento della Calgeco s.r.l. che il ribasso si applicasse solo ai servizi era legittimo e doveva essere tutelato.
L’art. 41, comma 14, sancisce che i costi della manodopera e della sicurezza devono essere scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. La sentenza applica tale disposizione affermando che l’offerta economica deve rispettare la non ribassabilità di tali costi, salvo diversa e adeguatamente motivata giustificazione da parte dell’operatore (cd. ribasso indiretto comprovato da efficienza organizzativa), che nel caso di specie non è intervenuta, essendovi stata piena coerenza tra offerta e disciplinare.
L’articolo disciplina il soccorso istruttorio e la possibilità di chiedere chiarimenti sull’offerta. La sentenza sottolinea che, invece di modificare l’importo dell’offerta, la Stazione Appaltante, in caso di dubbio circa il significato dell’offerta economica, avrebbe dovuto attivare il procedimento di chiarimento, nel rispetto della par condicio e senza incidere sulla sostanza dell’offerta.
L’articolo regolamenta la verifica di congruità delle offerte e la loro eventuale esclusione in caso di anomalia. Nel caso concreto, la congruità dell’offerta della Calgeco s.r.l. era stata positivamente verificata proprio in relazione all’importo che non sottoponeva a ribasso i costi della manodopera. La Stazione Appaltante non poteva dunque legittimamente modificare l’importo oggetto di aggiudicazione sulla base di una diversa interpretazione della percentuale di ribasso.



