29/10/2025
Art. 59Art. 110

Rigetto del ricorso di Safan Srl contro l’esclusione dalla gara per incongruità dell’offerta in Accordo Quadro (manutenzione stradale CIG: B5A8954AEA)

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha respinto il ricorso di Safan Srl contro l’esclusione dalla procedura di gara per un Accordo Quadro di lavori stradali, indetta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’esclusione era stata motivata dalla mancata adeguata giustificazione delle principali voci di costo dell’offerta (spese generali, manodopera, utile di impresa e impegni migliorativi), richiesta nell’ambito della verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 Codice Appalti. Il tribunale ha ritenuto corretta la condotta della stazione appaltante e fondata la valutazione di inattendibilità dell’offerta, rigettando tutte le doglianze della ricorrente, comprese quelle relative a presunti difetti di contraddittorio e alla natura programmatoria dell’Accordo Quadro.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’osservazione che anche in un Accordo Quadro, la cui natura programmatoria rende impossibile una quantificazione esatta ex ante dei costi, l’operatore economico è comunque tenuto a presentare stime attendibili e supportate delle principali voci di spesa. Il TAR afferma che la stazione appaltante ha agito correttamente, richiedendo spiegazioni dettagliate sul rapporto tra migliorie proposte e copertura economica, soprattutto per le spese generali e l’utile dichiarato, che risultavano incoerenti e non giustificati analiticamente. Il tribunale ha altresì ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale, poiché alla ricorrente era stato fornito un termine congruo per le controdeduzioni e richieste di chiarimenti supplementari. L’esclusione di Safan Srl è stata dunque giudicata legittima poiché l’offerta, anche alla luce delle giustificazioni prodotte, non garantiva la serietà, la sostenibilità e l’affidabilità richieste dall’art. 110 del Codice Appalti. La sentenza ribadisce che la possibilità di operare con stime e percentuali presuntive non esime l’operatore dal dovere di supportare tali voci con riscontri quantitativi e logici, specialmente quando si discosta significativamente dai limiti indicativi normativi.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 è richiamato in quanto la gara verteva sull’affidamento di un Accordo Quadro, disciplinato da tale norma. La sentenza sottolinea che, nell’ambito di accordi quadro, anche se manca un computo metrico estimativo e vi è immanente aleatorietà sui futuri lavori, l’offerta deve comunque essere basata su valutazioni attendibili delle principali voci di costo, cristallizzando ex ante le condizioni economiche cui l’operatore dovrà attenersi. Il giudizio di anomalia va dunque tarato sulla specificità dell’istituto ma non può essere esclusa una valutazione sostanziale dell’attendibilità dei costi dichiarati.

Articolo 110

L’art. 110 è alla base dell’intero procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta che ha condotto all’esclusione della ricorrente. Il TAR richiama e applica la disciplina delle offerte anormalmente basse, ribadendo che la stazione appaltante deve chiedere spiegazioni e che, ove queste siano insufficienti a dissipare dubbi sulla sostenibilità, affidabilità e congruità dell’offerta, può legittimamente escludere l'operatore. Il tribunale evidenzia inoltre che il termine per le controdeduzioni (massimo 15 giorni, con eventuali richieste suppletive) e le modalità del contraddittorio sono state rispettate, conformemente all’articolo stesso.

Articoli di riferimento