01/04/2026

Rigetto del ricorso contro lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta per infiltrazioni mafiose e criticità negli appalti pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso presentato contro il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Caserta, disposto con D.P.R. del 23 aprile 2025 ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000, a seguito di accertate ingerenze della criminalità organizzata nell’ente. Sono stati ritenuti fondati gli indizi di collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e clan mafiosi, nonché numerose irregolarità nella gestione degli appalti pubblici. Il Tribunale ha confermato la natura preventiva della misura, la sufficienza di indizi gravi e concordanti anche in assenza di condanne penali, e la congruità del procedimento istruttorio, respingendo tutte le doglianze dedotte dal ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla natura cautelare e preventiva dello scioglimento degli organi elettivi locali ex art. 143 TUEL, volto a proteggere l’amministrazione da condizionamenti mafiosi e garantire legalità e buon andamento. Gli elementi indiziari raccolti – tra cui il sostegno elettorale da parte di clan, l’affidamento di appalti a imprese contigue all’organizzazione criminale, la gestione irregolare dei servizi pubblici e le mancate misure di prevenzione rispetto a dirigenti coinvolti in indagini – sono stati considerati, nel loro complesso, sufficienti a dimostrare la permeabilità dell’ente a interessi criminali. Il TAR ha precisato che ai fini dello scioglimento non è richiesta la prova penale dei fatti o la presenza di condanne, ma la presenza di gravi indizi idonei, valutati con il criterio del “più probabile che non”, in una prospettiva globale. Le misure adottate dall’amministrazione comunale per rimediare alle criticità (come la nomina di una nuova giunta tecnica) sono state considerate tardive e non idonee a escludere il giudizio negativo, così come la dedotta irrilevanza di alcuni indizi o la contestazione delle modalità istruttorie. Rigettato quindi il ricorso, le spese sono poste a carico del ricorrente.