01/04/2026

Conferma dello scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta per infiltrazioni mafiose e irregolarità negli appalti pubblici: TAR Lazio, Sez. I, 25 febbraio 2026

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso dei consiglieri comunali di Caserta avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale disposto ai sensi dell'art. 143 del TUEL per gravi infiltrazioni mafiose e plurime irregolarità nella gestione degli appalti pubblici e dei servizi comunali. Il Tribunale, valutando i numerosi elementi indiziari raccolti dalla commissione di accesso e dalla prefettura, ha ritenuto legittimo il provvedimento di scioglimento, evidenziando come la misura sia di natura cautelare-preventiva e non sanzionatoria, e che il quadro istruttorio, nel suo complesso, giustificava l'intervento dello Stato per ristabilire legalità e trasparenza nell'ente locale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la legittimità del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta adottato per accertati condizionamenti, diretti e indiretti, della criminalità organizzata sull'amministrazione locale, con specifico riferimento a numerose criticità e irregolarità riscontrate nell'affidamento di appalti pubblici e nella gestione dei servizi comunali. I ricorrenti avevano lamentato la carenza istruttoria, l'insussistenza dei collegamenti tra amministratori e mafie, e l'inesistenza di condotte penalmente rilevanti. Il Tribunale ha invece ribadito che la misura dello scioglimento prevista dall'art. 143 del TUEL è di natura preventiva e non presuppone l'accertamento di reati, ma si basa su elementi indiziari connotati dalla concretezza, univocità e rilevanza, valutati complessivamente. Il TAR ha quindi ritenuto che le risultanze istruttorie – quali il sostegno elettorale mafioso, la gestione irregolare di appalti e servizi, le interferenze criminali sulle procedure di gara, e la continuità di incarichi strategici a soggetti coinvolti in indagini – costituiscano un quadro sufficiente a giustificare il provvedimento, escludendo che misure correttive tardive o l’assenza di accertamenti penali definitivi possano elidere il rischio di compromissione dell’ente. Il ricorso dei consiglieri è stato dichiarato infondato e le spese sono state poste a loro carico.