Rigetto del ricorso avverso lo scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta per infiltrazioni mafiose e irregolarità negli appalti pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da un consigliere comunale contro il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta, disposto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno. Il provvedimento era stato adottato ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) a seguito dell’emersione di condizionamenti e collegamenti tra amministratori locali, funzionari e la criminalità organizzata, comprovati anche da gravi irregolarità nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Il Tribunale ha ritenuto che le misure adottate rispondessero a esigenze di tutela preventiva e che gli elementi raccolti fossero sufficienti a giustificare la misura dello scioglimento, anche in assenza di condanne penali definitive o addebiti personali. Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure proposte dal ricorrente, confermando la natura preventiva e non sanzionatoria del provvedimento e la legittimità dell’operato delle amministrazioni coinvolte.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla ricostruzione giuridica dell’art. 143 TUEL, che consente lo scioglimento degli organi elettivi locali in presenza di elementi indiziari gravi, concreti e univoci di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il TAR ribadisce la natura cautelare e preventiva della misura, chiarendo che essa può essere adottata sulla base di un quadro indiziario senza attendere l’esito penale delle indagini e senza la necessità di accertare responsabilità individuali definitive. Nel caso di specie, la documentazione raccolta (inchieste penali, relazioni prefettizie e ministeriali, relazioni della Commissione di accesso) ha evidenziato una sistematica interferenza mafiosa sull’amministrazione, riconducibile – tra l’altro – a plurimi affidamenti di appalti a imprese legate a soggetti controindicati e alla mancata adozione di strumenti di prevenzione antimafia da parte dell’ente. Il Collegio respinge le contestazioni circa la presunta assenza di istruttoria, la mancata considerazione di elementi a discarico e la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, sottolineando che il giudizio sull’opportunità dello scioglimento deve essere effettuato considerando globalmente e sinergicamente gli elementi raccolti e in base al criterio del ‘più probabile che non’. Viene altresì respinta ogni censura procedurale, ritenendo che sia stato rispettato il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. Il TAR conclude che i presupposti sostanziali e procedurali per lo scioglimento sussistono e che l’azione amministrativa atta a ripristinare la legalità era del tutto legittima.



