Legittimità della revoca della procedura negoziata per forniture sanitarie e nuova aggiudicazione: TAR Lazio conferma la discrezionalità della stazione appaltante e respinge il ricorso dell’operatore economico escluso
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Nova Biomedical Italia S.r.l. contro l’ASL Roma 3, che aveva escluso sia l’originaria aggiudicataria che la ricorrente stessa dalla procedura negoziata per la fornitura di dispositivi di monitoraggio glicemico e, riscontrate diverse criticità tecniche nelle offerte, aveva successivamente revocato l’intera gara in autotutela ai sensi dell’articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti. La decisione di revoca, motivata dall’esigenza di ridefinire i requisiti tecnici per tutelare al meglio la salute dei pazienti e gestire in modo efficiente le risorse pubbliche, è stata ritenuta legittima e discrezionale. Successivamente, la nuova gara, con requisiti rivisti e una base d’asta ridotta, è stata aggiudicata ad altro operatore. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze della ricorrente, chiarendo che la stazione appaltante può ridefinire esigenze e requisiti in relazione all’interesse pubblico e che non nasce alcun affidamento tutelabile da aggiudicazioni non definitive o da giudizi pendenti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il caso di una procedura negoziata ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di dispositivi medici, in cui entrambe le principali offerenti sono state escluse per carenze documentali e di certificazione tecnica. Riscontrate molteplici criticità (soprattutto sull’idoneità dei prodotti e sulle condizioni per la fornitura ospedaliera), l’ASL Roma 3 ha esercitato il potere di autotutela revocando la procedura di gara, per poi avviare una nuova selezione con requisiti rivisti e più stringenti, ottenendo anche un risparmio di spesa. Il TAR ha ritenuto legittima l’ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione nel rimodulare le proprie esigenze e la lex specialis, specialmente quando emergono esigenze di tutela della salute pubblica e di economicità, e ha chiarito che nessun diritto soggettivo o affidamento nasce da una semplice aggiudicazione provvisoria o dalla pendenza di un ricorso avverso l’esclusione. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché non vi è stato alcun comportamento illegittimo della stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50 è la base procedurale della gara impugnata: regola le procedure negoziate e i criteri di selezione per importi inferiori alle soglie europee, permettendo ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella determinazione dei requisiti e nella scelta delle modalità di affidamento. Nella sentenza, è citato quale fondamento della procedura originaria e della successiva nuova procedura, e viene implicitamente richiamato per giustificare la legittimità della rimodulazione delle esigenze dell’ente e del riesercizio del potere discrezionale in autotutela.



