Improcedibilità del ricorso per accesso agli atti di gara: sopravvenuta carenza di interesse per ostensione tempestiva della documentazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da S.A.C. S.p.A. contro EUR S.p.A. per l’accesso agli atti di una procedura aperta d’appalto. La ricorrente, dopo aver richiesto la documentazione di gara, ha riconosciuto la tempestiva ostensione degli atti da parte della stazione appaltante e ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio. Il tribunale ha rilevato la correttezza della condotta di EUR S.p.A. e, vista la sopraggiunta carenza di interesse, ha compensato le spese, chiudendo la causa senza entrare nel merito.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda sull’accertamento che la stazione appaltante aveva regolarmente rispettato gli obblighi normativi circa l’accesso agli atti di gara, assicurando la tempestiva messa a disposizione dei documenti richiesti. Il ricorso è divenuto dunque improcedibile, poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse — presupposto che estingue il bisogno di una pronuncia nel merito. Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese, rilevando che la cessazione dell'interesse è avvenuta ancor prima che la controparte svolgesse attività difensiva. La pronuncia ribadisce l’importanza della pronta ostensione degli atti da parte delle stazioni appaltanti e conferma che la tutela giurisdizionale per l’accesso viene meno laddove sia soddisfatta la pretesa dell’istante, anche per motivi non imputabili alla stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 35 stabilisce il diritto delle parti di accedere agli atti delle procedure di affidamento e tutela la trasparenza delle procedure di gara. La sentenza riconosce che EUR S.p.A. ha rispettato tale obbligo fornendo tempestivamente la documentazione richiesta, conformemente alle disposizioni di legge.
L'articolo 36 disciplina le specifiche modalità procedurali e processuali per l’accesso agli atti e le controversie relative. Nel caso concreto, la ricorrente aveva adito il giudice amministrativo proprio ai sensi di tale articolo, ma la sopravvenuta ostensione degli atti da parte della stazione appaltante ha reso improcedibile il ricorso, secondo la ratio della norma che subordina il processo solo alla persistenza dell’interesse alla tutela.
L’articolo 71 regola la procedura aperta di gara cui si riferiva la richiesta di accesso. Sebbene non sia oggetto diretto della decisione, viene citato per individuare la tipologia e il contesto della procedura oggetto di richiesta documentale, chiarendo il quadro normativo e procedurale dell'affidamento.



