Legittimità della clausola sul limite di pagine dell’offerta tecnica e rigetto dell’impugnazione dell’esclusione dalla gara per gestione di asili nido aziendali di ATAC
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Società Cooperativa Sociale Gialla, esclusa da una gara ATAC per la gestione di asili nido aziendali, in quanto la propria offerta tecnica superava il limite di 25 pagine stabilito dal capitolato speciale. Il Tribunale ha riconosciuto che, pur se la clausola in questione era collocata nel solo capitolato speciale e non nel disciplinare, essa faceva comunque parte della lex specialis vincolante. Non c’era un vero contrasto tra i documenti di gara e la previsione non era nulla, poiché non integrava una causa tassativa di esclusione ma solo la non valutabilità delle pagine eccedenti. La ricorrente non ha dimostrato che tale limite fosse irragionevole o sproporzionato. Infondati anche i rilievi sulla composizione della commissione giudicatrice e sull’accesso agli atti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda sull’interpretazione sistematica del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare su come devono agire le stazioni appaltanti nel redigere la lex specialis di gara. Il Collegio ha escluso che la presenza della clausola sul limite massimo di pagine dell’offerta tecnica nel solo capitolato speciale – e non anche nel disciplinare – comporti nullità o illegittimità della previsione, in quanto tutta la legge di gara è vincolante in assenza di effettivi contrasti. Inoltre, la clausola non comminava l’esclusione, ma solo lo stralcio delle pagine eccedenti, perciò la ricorrente non è stata esclusa direttamente ma non ha raggiunto la soglia minima di punteggio tecnico perché la commissione ha valutato solo le prime 25 pagine (come previsto dalla lex specialis). Non trova applicazione il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10), poiché il limite non si riferiva a requisiti soggettivi, ma alla struttura dell’offerta. Il TAR ha poi sottolineato che il limite dimensionale non è irragionevole, specie in considerazione del fatto che tutti gli altri concorrenti hanno rispettato la regola, né la commissione ha agito oltre i propri poteri, essendosi limitata ad applicare meccanicamente la disposizione. Respinte infine le censure sull’accesso agli atti e sulle valutazioni tecniche.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei principi di buon andamento e risultato, è stato interpretato dal TAR come rispettato dalla stazione appaltante che ha agito nel rispetto della lex specialis e degli interessi pubblici.
Rilevato come fondativo della necessità di una condotta orientata a correttezza e trasparenza; la sentenza evidenzia che non vi è stata lesione del principio data la chiarezza e l’applicazione uniforme della regola a tutti i concorrenti.
Fornisce il criterio interpretativo di fondo: il TAR richiama il rispetto dell’interpretazione sistematica e dei principi del Codice nel valutare la legittimità delle disposizioni di gara.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento viene richiamato per affermare che non vi sono state condotte scorrette da parte della stazione appaltante che potessero ingenerare affidamenti svantaggiosi nella ricorrente.
Centrale nella motivazione: il TAR precisa che il principio di tassatività delle cause di esclusione vale solo per i requisiti soggettivi degli operatori economici (94 e 95), non per le modalità redazionali dell’offerta. Pertanto, la clausola sul limite delle pagine non è affetta da nullità.
Richiamato in relazione alle domande di accesso agli atti: la sentenza ribadisce il rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza previsti, chiarendo l’ambito dell’accesso consentito e quello invece escluso.
Applicato a supporto della domanda di ostensione degli atti di gara richiesta dalla ricorrente; la sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere dopo l’adempimento da parte di ATAC, precisando le modalità di accesso ai documenti.
Oggetto primario del primo motivo di ricorso: il TAR interpreta la disposizione nel senso che, in assenza di contrasto effettivo tra atti di gara, tutte le previsioni della lex specialis sono vincolanti, anche se collocate nel solo capitolato speciale.
Il TAR chiarisce la differenza di funzioni tra disciplinare e capitolato speciale, ma afferma che, in assenza di contrasto, anche le regole inserite solo nel capitolato sono vincolanti come parte della lex specialis di gara.
Richiamato in relazione alle modalità delle comunicazioni di aggiudicazione, esclusione ed esito di gara; la sentenza ne conferma la corretta applicazione nella procedura impugnata.
Invocato dalla ricorrente quanto ai requisiti della commissione. Il TAR respinge le censure rilevando che la commissione ha applicato regole automatiche senza necessità di specifica competenza tecnica, non avendo esercitato discrezionalità.
Rilevante per la definizione dei criteri di aggiudicazione e la valutazione comparativa delle offerte: la sentenza ne conferma il rispetto, chiarendo che l’attribuzione dei punteggi e la valutazione tecnica sono state fatte secondo la lex specialis, nei limiti previsti.



