Irricevibilità e inammissibilità del ricorso di Socotec Italia contro l'aggiudicazione di gara per servizi tecnici marini
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato irricevibile, inammissibile e infondato il ricorso presentato da Socotec Italia s.r.l. contro l’aggiudicazione da parte di Invitalia S.p.A. della gara per il servizio di mappatura di habitat marini a favore di Next Geosolutions Europe S.p.A. La ricorrente contestava il possesso dei requisiti tecnici da parte dell’aggiudicataria e del secondo in graduatoria, ma non ha dimostrato il proprio interesse né l’illegittimità delle aggiudicazioni, né ha rispettato i termini impugnatori previsti dal vigente Codice degli Appalti. La sentenza conferma la legittimità dell’aggiudicazione e rigetta il ricorso, condannando Socotec Italia al pagamento delle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda anzitutto sulla tempestività del ricorso: benché secondo la precedente disciplina il ricorso sarebbe stato tempestivo, l’adozione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) e in particolare della nuova norma sull’accesso agli atti (art. 35) hanno modificato i termini di decadenza, rendendo tardiva la notifica del ricorso rispetto alla pubblicazione dell’aggiudicazione. Quanto al merito, il Tribunale ha chiarito che i requisiti di partecipazione alla gara devono essere valutati in conformità al nuovo Codice, che riconosce la neutralità della forma giuridica degli operatori economici e non impone un’obbligatoria figura di direttore tecnico se non per le società di ingegneria, come disciplinato dall’art. 66 e dagli allegati del Codice stesso. Le contestazioni della ricorrente riguardo al mancato possesso di un direttore tecnico da parte di Next Geosolutions e del secondo classificato, così come la composizione del gruppo di lavoro e la validità dei requisiti professionali dei singoli soggetti coinvolti, sono state ritenute infondate. Infatti, il disciplinare di gara ha previsto che il requisito del direttore tecnico è necessario solo per le società di ingegneria e che il requisito relativo al gruppo di lavoro è un requisito di esecuzione (art. 113 del Codice), non di partecipazione, quindi acquisibile in sede di esecuzione del contratto. La ricorrente non ha dimostrato di essere stata leso in modo diretto e concreto da tali elementi, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Nel complesso, la sentenza ribadisce la necessità di rispettare le nuove regole sull’accesso agli atti e i termini per le impugnazioni, nonché una corretta interpretazione del regime dei requisiti di partecipazione secondo il nuovo Codice degli Appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 del d.lgs. 36/2023, che disciplina l’accesso digitale agli atti delle procedure di affidamento, è stato determinante per stabilire che il termine decadenziale per proporre il ricorso decorre dalla pubblicazione sulla piattaforma telematica e non dall’eventuale richiesta di accesso. Pertanto, il ricorso notificato oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione è stato ritenuto tardivo e quindi irricevibile.



