01/07/2024
Art. 35

Irricevibilità e inammissibilità del ricorso di Socotec Italia contro l'aggiudicazione di gara per servizi tecnici marini

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato irricevibile, inammissibile e infondato il ricorso presentato da Socotec Italia s.r.l. contro l’aggiudicazione da parte di Invitalia S.p.A. della gara per il servizio di mappatura di habitat marini a favore di Next Geosolutions Europe S.p.A. La ricorrente contestava il possesso dei requisiti tecnici da parte dell’aggiudicataria e del secondo in graduatoria, ma non ha dimostrato il proprio interesse né l’illegittimità delle aggiudicazioni, né ha rispettato i termini impugnatori previsti dal vigente Codice degli Appalti. La sentenza conferma la legittimità dell’aggiudicazione e rigetta il ricorso, condannando Socotec Italia al pagamento delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda anzitutto sulla tempestività del ricorso: benché secondo la precedente disciplina il ricorso sarebbe stato tempestivo, l’adozione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) e in particolare della nuova norma sull’accesso agli atti (art. 35) hanno modificato i termini di decadenza, rendendo tardiva la notifica del ricorso rispetto alla pubblicazione dell’aggiudicazione. Quanto al merito, il Tribunale ha chiarito che i requisiti di partecipazione alla gara devono essere valutati in conformità al nuovo Codice, che riconosce la neutralità della forma giuridica degli operatori economici e non impone un’obbligatoria figura di direttore tecnico se non per le società di ingegneria, come disciplinato dall’art. 66 e dagli allegati del Codice stesso. Le contestazioni della ricorrente riguardo al mancato possesso di un direttore tecnico da parte di Next Geosolutions e del secondo classificato, così come la composizione del gruppo di lavoro e la validità dei requisiti professionali dei singoli soggetti coinvolti, sono state ritenute infondate. Infatti, il disciplinare di gara ha previsto che il requisito del direttore tecnico è necessario solo per le società di ingegneria e che il requisito relativo al gruppo di lavoro è un requisito di esecuzione (art. 113 del Codice), non di partecipazione, quindi acquisibile in sede di esecuzione del contratto. La ricorrente non ha dimostrato di essere stata leso in modo diretto e concreto da tali elementi, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Nel complesso, la sentenza ribadisce la necessità di rispettare le nuove regole sull’accesso agli atti e i termini per le impugnazioni, nonché una corretta interpretazione del regime dei requisiti di partecipazione secondo il nuovo Codice degli Appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 del d.lgs. 36/2023, che disciplina l’accesso digitale agli atti delle procedure di affidamento, è stato determinante per stabilire che il termine decadenziale per proporre il ricorso decorre dalla pubblicazione sulla piattaforma telematica e non dall’eventuale richiesta di accesso. Pertanto, il ricorso notificato oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione è stato ritenuto tardivo e quindi irricevibile.

Articoli di riferimento