01/07/2025
Art. 101

Validità dell’attivazione del soccorso istruttorio per integrazione della dichiarazione di impegno alla disponibilità della location in una gara per servizi 'chiavi in mano'

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da RTI Alphaomega, che contestava l’aggiudicazione alla Pomilio Blumm s.r.l. della gara per l’organizzazione della Ukraine Recovery Conference. La contestazione riguardava l’attivazione del soccorso istruttorio per la mancata presentazione, a pena di esclusione, di una dichiarazione di impegno alla disponibilità della location. Il Tribunale ha ritenuto legittima la procedura di soccorso istruttorio in quanto la dichiarazione, pur prevista dal disciplinare a pena di inammissibilità, era un documento accessorio che poteva essere integrato senza alterare l’offerta tecnica, che era già sufficientemente valutabile. Ha inoltre escluso l’abuso di processo dell’attore e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato dalla Pomilio Blumm.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’interpretazione degli artt. 13 e 16 del disciplinare di gara e dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) riguardanti il soccorso istruttorio. La Corte ha chiarito che la mancata presentazione della dichiarazione di impegno, pur prevista come requisito a pena di inammissibilità, non equivaleva a una lacuna nell’offerta tecnica sostanziale ma solo a una carenza documentale formale, sanabile mediante soccorso istruttorio. La relazione unica allegata all’offerta forniva già tutti gli elementi essenziali per la valutazione tecnica, inclusa l’indicazione della location proposta. Pertanto, consentire l’integrazione postuma della dichiarazione di impegno non ha alterato la par condicio fra offerenti né ha modificato l’offerta originaria, rispettando i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento amministrativo. Inoltre, il documento integrato è risultato sottoscritto digitalmente con data certa anteriore alla scadenza della gara, e la sua natura neutra e generica era giustificata dalla situazione concreta (molteplici richieste di opzione sulla location). La Corte ha quindi rigettato i motivi del ricorso principale e ha valutato inammissibile il ricorso incidentale per mancanza di interesse. La decisione conferma l’ampio margine di discrezionalità della stazione appaltante nel gestire soccorsi istruttori volti a bilanciare esigenze di rigore e di tutela della concorrenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101, che disciplina il soccorso istruttorio, è stato centrale nella decisione del Tribunale. Esso consente l’integrazione di documenti mancanti o inesatti, ad eccezione della documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica. Nel caso di specie, il Tribunale ha interpretato la dichiarazione di impegno alla disponibilità della location come un documento accessorio, non parte integrante dell’offerta tecnica, e quindi suscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio. Questa interpretazione ha permesso di valorizzare l’istituto del soccorso istruttorio per evitare esclusioni eccessivamente formalistiche e tutelare il principio della par condicio tra concorrenti, coerentemente con la finalità normativa del Codice.

Articoli di riferimento