01/07/2026
Art. 1Art. 110

Esclusione dell'offerta per anomalia economica nella gara per servizi di facility management di RFI – Respinto il ricorso del concorrente escluso

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’RTI Gemmo S.p.A. contro l’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di facility management delle stazioni ferroviarie del Lotto 5 RFI. L’offerta del ricorrente era stata esclusa per anomalia economica, poiché, secondo la stazione appaltante, le ore di lavoro offerte come miglioria non erano effettivamente aggiuntive ma coprivano attività già previste, generando una sottostima insostenibile dei costi della manodopera. Il Tribunale ha ritenuto che RFI abbia svolto una valutazione logica e ragionevole sull'inattendibilità dell'offerta e ha confermato la legittimità dell’esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina la legittimità dell’esclusione da una gara d’appalto per asserita anomalia dell’offerta. Il ricorrente sosteneva che la propria offerta rispettasse la lex specialis e che la gestione integrata delle risorse di manodopera fosse consentita, mentre RFI aveva calcolato una significativa sottostima dei costi della manodopera dovuta al fatto che le ore offerte come miglioria erano utilizzate anche per attività ordinarie e non effettivamente aggiuntive, risultando in uno scostamento economico non compensabile. Il TAR ha ribadito che il giudizio sull’anomalia dell’offerta è riservato principalmente alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della logicità e della correttezza procedurale. Nel caso specifico, la motivazione fornita da RFI è stata ritenuta congrua, non contraddetta dai documenti di gara e dalle spiegazioni rese, e fondata su una istruttoria adeguata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e confermata l’esclusione del concorrente dalla procedura.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) è stato invocato dal ricorrente per sostenere che la propria soluzione organizzativa fosse efficiente e innovativa, aumentando la presenza del personale senza oneri aggiuntivi. Tuttavia, il TAR ha richiamato il principio per ribadire la necessità di garantire un’offerta realmente sostenibile e idonea a produrre un risultato conforme alla qualità richiesta dalla lex specialis e agli interessi della collettività, senza derogare ai requisiti minimi di congruità economica.

Articolo 110

L’art. 110 D.Lgs. 36/2023 disciplina la procedura di valutazione delle offerte anormalmente basse e attribuisce alla stazione appaltante il potere-dovere di escludere offerte che, a seguito delle giustificazioni richieste e fornite, si rivelino insostenibili o non congrue. In sentenza si evidenzia come RFI abbia correttamente applicato tale disposizione: dopo aver richiesto chiarimenti, ha riscontrato che parte delle ore offerte come miglioria erano in realtà destinate a coprire attività ordinarie, con una sottostima economica non compensabile, e ha quindi escluso l’offerta per anomalia ai sensi dell’art. 110.

Articoli di riferimento