Legittimità dell’aggiudicazione e corretto utilizzo del soccorso istruttorio nelle procedure di gara pubblica: il caso Com.Tel Innovation S.r.l. c/ Ministero della Difesa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Com.Tel Innovation S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il sistema di video rappresentazione a favore di Impianti S.p.A., contestando, tra l’altro, la legittimità della richiesta di integrazioni documentali (soccorso istruttorio) e la completezza dell’offerta dell’aggiudicataria. Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, confermando la correttezza della stazione appaltante nell’utilizzo del soccorso istruttorio ex art. 101 Codice Appalti, la conformità dell’offerta ai requisiti tecnici e la discrezionalità amministrativa nella conferma dell’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta i tre principali motivi di ricorso proposti da Com.Tel Innovation S.r.l.: (1) la presunta illegittimità della richiesta di chiarimenti sulla composizione del prezzo offerto da Impianti S.p.A. e dell’ammissione di documentazione integrativa attraverso soccorso istruttorio; (2) la presunta incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle specifiche tecniche; (3) l’asserita carenza motivazionale del diniego di autotutela. Il TAR Lazio ha stabilito che la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante rientrava nella disciplina generale sul soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023), senza modificare il contenuto sostanziale dell’offerta e nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza. L’offerta di Impianti S.p.A. rispondeva ai requisiti tecnici richiesti, risultando completa e conforme, e la risposta della Pubblica Amministrazione sull’istanza di autotutela è stata ritenuta sufficientemente motivata, essendo espressione di un potere discrezionale nel decidere se riaprire il procedimento. Pertanto, la decisione della stazione appaltante viene integralmente confermata, con condanna di Com.Tel Innovation S.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della Difesa.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei principi di risultato, buon andamento e trasparenza, il TAR ha invece richiamato il principio per giustificare l’operato della stazione appaltante, la quale ha perseguito il risultato della gara assicurando concorrenza, legalità e il miglior rapporto qualità/prezzo anche tramite il corretto utilizzo del soccorso istruttorio.
Richiamato tra i principi asseritamente violati dal ricorrente, il TAR ha valorizzato il principio della fiducia nell’azione amministrativa e nei rapporti tra stazione appaltante e operatori, sottolineando la ragionevolezza e legittimità delle scelte procedurali adottate dall’Amministrazione.
Al centro della discussione sulla validità delle clausole di esclusione per inadempimenti documentali: il TAR, esaminata l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ritiene che la nullità delle clausole del disciplinare non si applichi nel caso di richieste relative alla documentazione di offerta, purché sanabili tramite soccorso istruttorio, salvo i casi tassativi degli artt. 94 e 95. Il principio di massima partecipazione è stato garantito dal corretto esercizio delle facoltà di integrazione documentale.
Richiamato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione efficace alla ricorrente, il TAR ha rilevato la corretta informazione dei candidati sugli esiti di gara e dei provvedimenti adottati, come prescritto dall’art. 90.
Fondamentale nella motivazione della sentenza: l’articolo disciplina il soccorso istruttorio e i chiarimenti sulle offerte. Il TAR ha ritenuto legittima la richiesta della stazione appaltante di integrazioni chiarificatrici sull’allegato relativo alla composizione del prezzo, in quanto non incideva sul contenuto sostanziale dell’offerta e garantiva la parità di trattamento tra operatori.
Rilevante nella parte motivazionale relativa alla funzione della documentazione sulla composizione del prezzo: il TAR spiega che la valutazione delle offerte anormalmente basse è una fase procedimentale successiva e separata, e che la documentazione richiesta ai fini istruttori non equivale a modificare l’offerta, ma serve a supportare eventuali accertamenti di anomalia, non necessari nel caso di specie.



