Accesso agli atti di gara e tutela dei segreti tecnici e commerciali nella procedura per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Orte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso della Cosp Tecno Service Soc. Coop. a.r.l., seconda classificata in una gara pubblica per il servizio rifiuti del Comune di Orte, che chiedeva l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Progitec s.r.l. La ricorrente contestava l’oscuramento di parti dell’offerta qualificati come segreti tecnici e commerciali. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità del comportamento della stazione appaltante che, dopo apposita verifica e richiesta di motivazioni, ha bilanciato gli opposti interessi tutelando la riservatezza delle informazioni tecniche senza ledere il diritto di difesa della ricorrente, che non aveva dimostrato la stretta indispensabilità all’accesso.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che il diritto di accesso agli atti nelle procedure di gara pubblica non è assoluto e che la stazione appaltante può legittimamente opporre il segreto su parti dell’offerta tecnica di un concorrente (in questo caso dell’aggiudicatario) ove queste contengano segreti tecnici o commerciali, adeguatamente motivati e comprovati. Il ricorrente, per aver diritto all’ostensione integrale, deve dimostrare lo stretto nesso di indispensabilità tra l’accesso a tali informazioni e le esigenze di tutela dei propri interessi in giudizio. Nel caso concreto, la ricorrente si limitava a un interesse generico legato alla posizione di seconda classificata, senza provare quale utilità specifica avrebbe ricavato dalla conoscenza delle parti secretate. In assenza di tale puntuale allegazione e prova, il collegio ha ritenuto prevalente la tutela della riservatezza dell’aggiudicataria e il rischio di pregiudizio alla concorrenza rispetto all’accesso, già garantito per tutti gli atti essenziali alla difesa giurisdizionale (come i giustificativi dell’offerta e i verbali di gara). Viene ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accesso agli atti segreti è filtro e non è finalizzato a una conoscenza generale delle strategie industriali del concorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
La sentenza fa riferimento all’art. 35 per affermare che l’accesso agli atti delle procedure di affidamento è consentito, ma con esclusione delle parti qualificate e motivate dall’offerente come segreti tecnici o commerciali. La stazione appaltante ha rispettato le procedure di verifica e bilanciamento richieste da questa norma, richiedendo motivazioni specifiche all’aggiudicataria e valutando la reale sussistenza della segretezza, nonché il nesso di indispensabilità richiesto al richiedente l’accesso (comma 5).
L’art. 36 è richiamato per la disciplina procedurale dell’accesso agli atti e la pubblicazione digitale di offerte, verbali e altri documenti di gara, specificando anche le modalità di impugnazione delle decisioni sull’oscuramento. Nella fattispecie, la stazione appaltante aveva pubblicato la documentazione nei limiti consentiti dalla legge, e la decisione di oscuramento era stata debitamente comunicata, consentendo ricorso in sede amministrativa.
La norma è utilizzata per fondare la legittimità del comportamento della stazione appaltante nella comunicazione degli esiti e delle motivazioni dell’aggiudicazione e delle decisioni sulle esclusioni e l’oscuramento di parti dell’offerta, soprattutto per la tutela degli interessi commerciali e la concorrenza leale tra operatori.
L’articolo 116 viene solo menzionato come base normativa invocata dalla ricorrente per la richiesta di accertamento del diritto di accesso, ma non trova applicazione effettiva nella decisione poiché la controversia non riguarda collaudo o verifica di conformità delle prestazioni oggetto del contratto, ma esclusivamente l’accesso documentale in fase di gara.



