Accesso agli atti e segretezza dell’offerta tecnica nelle gare pubbliche: limiti e oneri probatori per l’operatore economico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Polygon S.p.A. contro la Regione Lazio, che aveva rigettato la richiesta di secretazione integrale dell’offerta tecnica presentata nell’ambito di una gara pubblica per la manutenzione di apparecchiature biomediche. La società lamentava che l’ostensione dell’offerta ai concorrenti ledesse segreti aziendali e il proprio know-how. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza e i principi del Codice degli Appalti, ha ritenuto che la richiesta di riservatezza fosse generica e non sufficientemente motivata: la tutela della segretezza è possibile solo per informazioni realmente segrete e di valore economico, comprovate e protette adeguatamente. In mancanza di tali requisiti, prevale il principio di trasparenza delle gare pubbliche.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulle regole attuali relative all’accesso agli atti delle procedure di gara pubblica. Secondo il TAR, la richiesta di 'oscuramento' di parti dell’offerta tecnica può essere accolta solo se l’operatore economico prova in modo analitico e specifico che le informazioni da tutelare costituiscono veri segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale - ovvero siano informazioni non note o facilmente accessibili nel settore, di valore economico proprio in quanto segrete, e sottoposte a misure di protezione adeguate. Le mere affermazioni generiche sul rischio per il know-how aziendale non sono sufficienti. Il TAR sottolinea che nelle gare pubbliche è regola la trasparenza, mentre la secretazione è eccezione e va rigorosamente motivata e documentata. In caso contrario, l’Amministrazione deve consentire l’accesso integrale delle offerte agli altri concorrenti coinvolti.



