Annullamento dell'aggiudicazione per difformità tecnica del prodotto offerto e illegittima motivazione postuma in una gara per dispositivi medici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Effebi Hospital S.r.l. annullando l'aggiudicazione a favore di Vip Medical S.r.l. nella gara per la fornitura di dispositivi medici (lotto 66), rilevando che il prodotto offerto dall'aggiudicataria era difforme rispetto alle specifiche tecniche obbligatorie della lex specialis (in particolare la regolabilità della lunghezza del mandrino, richiesta come essenziale dal capitolato). Il tentativo della stazione appaltante di integrare postuma la motivazione, tramite una relazione successiva al ricorso, è stato ritenuto illegittimo. Il secondo motivo di ricorso relativo all’attribuzione dei punteggi è rimasto assorbito. L’effetto è l’annullamento degli atti di gara impugnati, con spese compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce la fondatezza del ricorso contro l'aggiudicazione sulla base di due elementi principali: 1) la non conformità oggettiva dell’offerta vincitrice rispetto a una caratteristica tecnica essenziale prescritta dal bando (“mandrino modellabile di lunghezza regolabile”) che non può essere elusa né tramite il generico richiamo al principio di equivalenza, né giustificata con un’applicazione diversa da quella voluta dalla lex specialis; 2) l’illegittimità della rettifica postuma della valutazione tecnica della commissione giudicatrice (da “non regolabile” a “regolabile ma non bloccabile”) priva di formale procedimento di autotutela e introdotta solo dopo l’instaurazione del giudizio. Giuridicamente, il TAR ribadisce la centralità delle regole di gara e il divieto di motivazioni postume che mutino sostanzialmente la valutazione originaria. La sentenza riafferma anche che il rispetto delle specifiche tecniche minime non può essere superato dall’equivalenza laddove la caratteristica richiesta abbia una funzione determinata e specifica. L’accoglimento del motivo assorbente ha reso superfluo l’esame delle doglianze sulla valutazione dei punteggi.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato evocato a fondamento della necessità che l’affidamento sia compatibile con le regole di legalità, trasparenza e la corretta applicazione della lex specialis, affinché il risultato di qualità e la correttezza dell’affidamento siano effettivamente conseguiti.
Il principio della fiducia viene interpretato come necessità che l’amministrazione agisca in modo trasparente e corretto, senza modificare ex post le valutazioni, così da tutelare l’affidamento degli operatori economici partecipanti alla gara.
Il principio dell’accesso al mercato viene richiamato per sottolineare la necessità di un trattamento imparziale e non discriminatorio nei confronti degli operatori economici, che deve tradursi in una rigorosa osservanza delle condizioni tecniche richieste dal bando.
La buona fede e la tutela dell’affidamento sono stati utilizzati per censurare il comportamento della stazione appaltante e della commissione, che hanno modificato la motivazione della valutazione tecnica solo dopo che era stato promosso il ricorso, violando la fondamentale esigenza di coerenza e lealtà procedurale.
L’articolo è richiamato per giustificare l’applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo (L. 241/90), in particolare sul divieto di modificazione sostanziale degli atti e sulla necessità di procedure formali in autotutela.
Le regole sull’accesso agli atti e sulla trasparenza dei verbali di gara sono state parte integrante del processo, consentendo alla ricorrente di verificare la veridicità e la conformità delle valutazioni tecniche ai criteri di gara.
La procedura seguita era una 'procedura aperta', secondo l’articolo 71, che garantisce la massima partecipazione ma richiede il pieno rispetto delle specifiche di gara da parte di tutti gli operatori.
L’articolo 90 riguarda le comunicazioni di aggiudicazione e la motivazione delle scelte; la sentenza censura il tentativo di integrare la motivazione dopo l’adozione dell’atto, ribadendo la necessità di un’immediatezza e chiarezza delle motivazioni sin dalla comunicazione.



