01/07/2026

Legittimità nazionale del payback sui dispositivi medici 2015-2018 e difetto di giurisdizione sulle pretese regionali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso contro i provvedimenti ministeriali e le linee guida che disciplinano il meccanismo del payback per i dispositivi medici, giudicando infondate le censure di illegittimità costituzionale e di contraddizione con il diritto UE. Parallelamente, ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le contestazioni dei provvedimenti regionali di ripartizione e quantificazione degli oneri di payback, ritenendo tali attività vincolate e prive di discrezionalità amministrativa, e dunque devolute al giudice ordinario. Le spese di lite sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si è pronunciata sull’impugnazione di vari atti statali e regionali relativi al payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, sollevando molteplici censure, tra cui la presunta irragionevolezza, sproporzionalità e incostituzionalità del meccanismo, la non trasparenza dei dati di calcolo, e la difformità delle linee guida. Il TAR ha ritenuto infondati questi motivi, richiamando anche la Corte costituzionale che ha confermato la razionalità e legittimità della normativa sul payback, sottolineando come il sistema fosse noto agli operatori sin dal 2015 e persegua l’obiettivo di assicurare equilibrio finanziario e tutela della salute. Le doglianze specifiche sulle modalità di calcolo e sulla presunta mancanza di trasparenza sono state ritenute infondate, data la natura tecnica e l’accessibilità dei criteri utilizzati. In merito alle contestazioni degli atti regionali applicativi (quantificazione e richiesta degli oneri di payback alle aziende fornitrici), il Tribunale ha richiamato consolidata giurisprudenza per confermare che su queste questioni la controversia riguarda diritti soggettivi patrimoniali tra amministrazione e impresa, essendo l’attività regionale puramente vincolata e tecnica, senza esercizio di potere discrezionale. Per tale ragione, la giurisdizione su questi atti spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.