Accesso agli atti di gara e limiti alla riservatezza: annullamento dell'oscuramento documentale nell'appalto per la fornitura di pantaloni alla Guardia di Finanza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Effebi Wear S.r.l. contro la Stazione Appaltante che aveva disposto l’oscuramento di varie parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Sinergy Group S.r.l. e delle sue ausiliarie, negando così un accesso pieno agli atti di gara. Il Tribunale ha ordinato la rimozione degli oscuramenti, riconoscendo il diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione, poiché non risultava comprovata la segretezza tecnica o commerciale delle informazioni oscurate, ed era invece prevalente la necessità di garantire il diritto di difesa in giudizio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’esigenza di bilanciare il principio di trasparenza e il diritto di difesa dei partecipanti alle gare pubbliche con l’esigenza di tutela di segreti tecnici o commerciali. Il TAR ha ritenuto che la Stazione Appaltante abbia illegittimamente oscurato documenti fondamentali (rapporti di prova, elenchi di macchinari ecc.), senza una specifica e motivata verifica sull’effettiva sussistenza di segreti tecnici, limitandosi a recepire in modo automatico le richieste delle imprese interessate. Il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui la tutela della riservatezza può giustificare l’esclusione dall’accesso solo se l’informazione abbia un reale valore competitivo e una segretezza oggettiva dimostrata, il che non si è verificato nella specie. Ha inoltre evidenziato che la possibilità di accesso rafforzato sussiste quando le informazioni sono necessarie per la tutela di interessi giuridici in giudizio, come nel caso di specie. In conclusione, l’oscuramento è stato annullato e la Stazione Appaltante dovrà consentire un accesso integrale agli atti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è centrale in quanto disciplina il diritto di accesso agli atti e prevede limiti motivati dalla tutela della riservatezza per informazioni tecniche o commerciali realmente strategiche. Nella sentenza, il TAR richiama il dovere della Stazione Appaltante di valutare effettivamente e motivare la sussistenza dei presupposti di segretezza oggettiva prima di limitare l’accesso, cosa che in concreto non è avvenuta: la sola richiesta di oscuramento da parte degli operatori economici non è sufficiente a giustificare la compressione del diritto di accesso della ricorrente.
L’articolo 90 è richiamato in relazione alle modalità e tempistiche delle comunicazioni agli operatori economici sulle decisioni di gara, inclusa la trasmissione degli atti relativi alle offerte. Il TAR sottolinea che le informazioni possono essere oscurate solo se esiste un concreto rischio di lesione degli interessi tutelati dalla norma (come la concorrenza leale o la riservatezza commerciale), che però devono essere oggetto di specifica e puntuale motivazione, assente nel caso di specie.



