Inammissibilità del ricorso collettivo contro il bando Consip per servizi di assistenza legale – chiarimenti sui requisiti di partecipazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo proposto da due avvocati contro il bando Consip per l'affidamento di servizi di assistenza legale. I ricorrenti contestavano alcune clausole del disciplinare e del capitolato che limitavano il riconoscimento della loro esperienza professionale maturata in contesti differenti (uno come Avvocato dello Stato, l’altro come consulente di privati). Il Tribunale ha ritenuto che, a causa delle differenze sostanziali tra le rispettive posizioni e degli interessi potenzialmente confliggenti, non fossero rispettati i requisiti per la proposizione di un ricorso collettivo, dichiarando quindi il ricorso inammissibile e compensando le spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’assenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo nel giudizio amministrativo: i due ricorrenti, pur opponendosi allo stesso bando, rivendicavano ciascuno il riconoscimento di requisiti diversi (esperienza come Avvocato dello Stato vs. esperienza con soggetti privati), con ciò creando una situazione di eterogeneità e potenziale conflitto di interessi fra le posizioni. Secondo la giurisprudenza amministrativa, il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità oggettiva e soggettiva delle domande e dei motivi, nonché assenza di conflitti, elementi mancanti nella fattispecie. Pertanto il TAR, pur prendendo atto che la stazione appaltante aveva parzialmente rettificato alcuni chiarimenti contestati (rendendo cessata la materia del contendere su una questione), ha ritenuto che ogni ricorrente avrebbe dovuto agire separatamente per far valere le proprie specifiche ragioni.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 100 del d.lgs. 36/2023 è stato invocato dai ricorrenti per sostenere che le clausole del bando, escludendo la possibilità di attestare la capacità tecnica-professionale maturata presso clienti privati per il Lotto 1, fossero contrarie al principio (di derivazione comunitaria) secondo cui deve essere riconosciuta la rilevanza dell’esperienza professionale acquisita sia in ambito pubblico che privato. Il TAR tuttavia non si pronuncia nel merito di questa censura, poiché la causa viene decisa per inammissibilità processuale. L’articolo resta, dunque, un riferimento normativo fondamentale per la contestazione, ma il suo rilievo nella sentenza è circoscritto al richiamo delle doglianze e non trova applicazione diretta nella motivazione decisoria.



