Validità del punteggio assegnato per certificazione parità di genere e limiti della sostituzione dell'ausiliaria nell’avvalimento premiale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato da Telecom Italia e altre società avverso la rideterminazione dell’aggiudicazione di una gara d’appalto da parte di Consip, che ha decurtato un punto relativo al criterio della certificazione sulla parità di genere dall’offerta di Telecom, assegnando così il primo posto a Vodafone. Il TAR ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante circa la validità della certificazione presentata da Vodafone e ha confermato la possibilità di uso dell’avvalimento per tale certificazione. Tuttavia, ha escluso la possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria nell’avvalimento premiale una volta valutata l’offerta, ritenendo che la sostituzione sia ammissibile solo in caso di avvalimento qualificante. Di conseguenza ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Vodafone e ha condannato Telecom alle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta in primo luogo la questione della validità del punteggio premiale attribuito per la certificazione sulla parità di genere (criterio n.27) nel contesto di una gara pubblica. Il TAR ha ritenuto che la certificazione multisito presentata da Vodafone, pur non indicando espressamente tutte le sedi aziendali, non possa essere invalidata per questa ragione, data la prassi di audit che prevede l’ispezione di un campione rappresentativo di sedi e la necessità di garantire la conformità complessiva del sistema di gestione della parità di genere. Inoltre, ha confermato la legittimità della lex specialis che richiede il possesso della certificazione da parte di tutte le imprese componenti un ATI o consorzi, in coerenza con la funzione sociale del criterio e la coerenza tecnica della valutazione. In merito all’utilizzo dell’avvalimento per dimostrare il possesso della certificazione, il Tribunale ha riconosciuto la possibilità di avvalersi di un’impresa ausiliaria che metta a disposizione l’intera organizzazione aziendale certificata, ribadendo i principi giurisprudenziali che ne richiedono l’effettivo apporto e non un mero espediente formale. Sul punto critico della sostituzione dell’impresa ausiliaria, il TAR ha applicato l’articolo 104 del Codice degli appalti interpretandolo alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ammette la sostituzione solo nell’avvalimento qualificante, ossia quando si tratta di requisiti di partecipazione, mentre è esclusa nella fase di miglioramento dell’offerta (avvalimento premiale), per evitare modifiche sostanziali alle offerte e tutelare i principi di parità di trattamento e autoreponsabilità. La mancata sostituzione dell’ausiliaria che ha fornito la certificazione invalida è pertanto legittima, poiché permetterebbe una modifica postuma dell’offerta. Questo orientamento garantisce il corretto bilanciamento tra concorrenza leale e stabilità dei requisiti di gara. In conclusione, dato il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale di Vodafone è stato dichiarato improcedibile per perdita di interesse.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 104 è centrale per la disciplina dell’avvalimento, con particolare focus sulla distinzione tra avvalimento qualificante (per acquisire un requisito di partecipazione) e avvalimento premiale (per migliorare l’offerta). Il Tribunale ha interpretato il comma 6 dell’art.104, che prevede la possibilità di sostituzione dell’impresa ausiliaria solo se essa non possiede i requisiti dichiarati o sussistono motivi di esclusione, nel senso che tale sostituzione è ammissibile solo nell’avvalimento qualificante, mentre è esclusa per l’avvalimento premiale. Questo impedisce modifiche sostanziali postume all’offerta, preservando principi fondamentali quali parità di trattamento, non discriminazione e autoreponsabilità degli offerenti. La sentenza applica dunque l’art.104 per giustificare il diniego di Consip alla sostituzione dell’ausiliaria ITDM in relazione alla certificazione della parità di genere.



