02/07/2026
Art. 1Art. 11Art. 58Art. 71Art. 79Art. 193

Inammissibilità e Improcedibilità del Ricorso Avverso una Gara d’Appalto per Gestione Sanzioni Stradali: TAR Lazio, 13 maggio 2026

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile e improcedibile il ricorso proposto da Safety21 S.p.A. e Ge.Fi.L. S.p.A. avverso la procedura aperta sopra soglia europea indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazione del Codice della Strada in quanto le ricorrenti, senza aver partecipato alla gara, non si trovavano in una posizione legittimante a contestare le regole della selezione. Inoltre, non avendo impugnato tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa su regole processuali consolidate nel contenzioso degli appalti pubblici. La legittimazione ad agire contro gli atti di gara è normalmente riconosciuta solo a chi ha partecipato alla procedura, salvo eccezioni tassative (impugnazione dell’indizione della gara, mancata gara o clausole immediatamente escludenti). Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno partecipato alla selezione, né hanno dimostrato che le clausole contestate fossero immediatamente escludenti per la loro posizione. La presentazione di una proposta di finanza di progetto non costituisce titolo sufficiente per impugnare la gara, anche perché la stessa proposta non ricomprendeva l’oggetto della gara impugnata. In secondo luogo, una volta intervenuta l’aggiudicazione definitiva non impugnata, il gravame diventa improcedibile perché la mancata contestazione del provvedimento finale preclude qualsiasi utilità dell’eventuale annullamento degli atti precedenti. La sentenza ribadisce inoltre che la tutela giurisdizionale non può essere ampliata a chi ha scelto di non partecipare alla gara, specie se il contenuto della lex specialis non escludeva oggettivamente la loro partecipazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Le ricorrenti hanno invocato la violazione del principio del risultato (art. 1), sostenendo che la scelta di bandire la gara era contraria agli obiettivi di efficienza e interesse pubblico. Il Collegio tuttavia rileva che questa doglianza, anche se riferita a principi generali di buon andamento e risultato, non attribuisce di per sé una posizione qualificata in assenza di partecipazione alla gara.

Articolo 11

Le ricorrenti hanno dedotto l’errata individuazione del CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nell’appalto, denunciando la violazione dell’art. 11. Il TAR nota che si tratta di una contestazione generica di violazione normativa che, non essendo presentata da partecipanti alla gara né avendo carattere immediatamente escludente, non è idonea a legittimare il ricorso.

Articolo 58

È stato censurato il mancato frazionamento dell’appalto in lotti (art. 58), con deduzione di un’ingiustificata compressione della concorrenza. Il TAR precisa che questa doglianza, non deducendo che la mancata suddivisione fosse immediatamente escludente per le ricorrenti, conferma la non immediata lesività delle clausole controverse.

Articolo 71

La procedura contestata era stata indetta come procedura aperta ai sensi dell’art. 71. La circostanza che il procedimento fosse aperto a tutti gli operatori è valorizzata nel ragionamento del TAR per negare che le ricorrenti siano state concretamente escluse dalla gara per effetto di clausole lesive.

Articolo 79

Le ricorrenti hanno lamentato la violazione del principio di equivalenza e delle specifiche tecniche (art. 79) riguardo alla libertà di scelta del software gestionale. Anche rispetto a questa censura, il TAR rileva che si tratta di questioni tecniche astratte e non immediatamente escludenti, non idonee a fondare la legittimazione al ricorso in assenza di partecipazione.

Articolo 193

Le ricorrenti richiamavano l’art. 193 per sostenere che, avendo presentato una proposta di finanza di progetto, la gara avrebbe illegittimamente escluso la valutazione della loro proposta. Il TAR osserva che l’esistenza della proposta non attribuiva loro una posizione differenziata rispetto alla gara, anche perché la proposta non ricomprendeva i servizi oggetto della procedura impugnata.

Articoli di riferimento