02/09/2025

Annullamento parziale del Regolamento per i visitatori del Parco Archeologico del Colosseo in materia di accesso e attività delle guide turistiche

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto in parte i ricorsi di numerose guide turistiche e associazioni di categoria contro il Regolamento per i visitatori e le condizioni di acquisto dei biglietti del Parco Archeologico del Colosseo, annullandone alcune disposizioni ritenute illegittime o irragionevoli rispetto alla normativa nazionale sulla professione di guida turistica. La sentenza ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulla controversia e ha ritenuto fondate alcune lamentele relative a restrizioni ingiustificate all’accesso e all’attività delle guide, imponendo al Parco di rivedere le parti del Regolamento ritenute non conformi ai principi di legge.

Spiegazione Dettagliata

Il Collegio ha esaminato i quattro ricorsi riuniti, rilevando che le censure principali riguardavano limitazioni e procedure che ostacolavano l’attività professionale delle guide turistiche all’interno del Parco Archeologico del Colosseo. In particolare, il TAR ha dichiarato legittimo in via generale il potere del Parco di regolamentare l’accesso e le modalità di fruizione dei siti culturali, ma ha ritenuto che alcune previsioni regolamentari eccedessero tale potere introducendo restrizioni non supportate dalla legge e non giustificate da esigenze di tutela né da ragioni organizzative. Tra le disposizioni annullate figurano: il divieto per la guida turistica di accedere con gruppi di oltre otto persone acquistando biglietti in loco (art. 3, c. 3, secondo periodo); l’obbligo di prenotare il biglietto gratuito solo online (art. 5, c. 3, primo periodo); l’indeterminatezza sulla responsabilità dell’organizzatore (art. 5, c. 6); l’obbligo di usare solo biglietti gratuiti per l’esercizio della professione (art. 5, c. 8); l’assunzione di responsabilità da parte delle guide su reclami dei clienti per percorsi ridotti (art. 5, c. 9); eccessive restrizioni sulle deleghe tra guide (art. 9, c. 13, quarto, quinto, sesto periodo); la responsabilità delle guide sulle condotte dei visitatori (art. 10, c. 2, secondo periodo, limitatamente alle guide). Al contempo, il TAR ha escluso la fondatezza di altre doglianze, tra cui la pretesa disparità rispetto agli operatori didattici interni e la presunta mancata definizione di competenze, affermando una lettura conforme e funzionale della normativa di settore. Il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese in ragione della complessità e della parziale reciproca soccombenza.