Accesso agli atti di gara e obblighi di trasparenza: obbligo di ATAC Spa di rendere disponibili le offerte tecniche e le giustificazioni agli operatori economici classificati nei primi posti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato da IC Consorzio Stabile perché ATAC Spa non ha rispettato l’obbligo di trasparenza previsto dal nuovo Codice degli Appalti, omettendo di pubblicare sull’apposita piattaforma digitale documenti fondamentali quali le offerte tecniche e le giustificazioni degli operatori classificatisi nei primi posti di una gara d’appalto. L’accesso a tali documenti è essenziale per consentire ai concorrenti di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa e impugnare gli esiti della procedura di gara. Il Tribunale ha chiarito che la mancata pubblicazione integra una violazione della normativa che non può essere sanata mediante semplice istanza di accesso e ha condannato ATAC a rendere disponibili i documenti entro quindici giorni dalla notifica della sentenza, compensando le spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sull’interpretazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina modalità, termini e soggetti legittimati all’accesso ai documenti di gara tramite la piattaforma digitale. La norma impone che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti correlati siano resi disponibili a tutti i candidati non esclusi, mentre ai primi cinque classificati deve essere garantito anche l’accesso reciproco alle offerte presentate. Nel caso in esame, ATAC non ha rispettato questa norma, poiché i documenti richiesti dalla ricorrente, che si è classificata terza, non sono stati pubblicati né forniti, impedendo così l’esercizio del diritto di difesa della ricorrente. La sentenza esclude inoltre che l’istanza di accesso possa differire o ritardare il termine entro cui proporre il ricorso, in quanto la pubblicazione automatica sulla piattaforma stessa costituisce l’adempimento obbligatorio e tempestivo previsto dal legislatore. Ciò rende tempestivo il ricorso notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione incompleta. Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di tardività e inammissibilità sollevate dalla parte resistente e ha confermato la legittimazione della ricorrente, sottolineando il rilievo dell’accesso difensivo agli atti per la tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici. Infine, ha ordinato ad ATAC di consentire l’accesso richiesto entro quindici giorni, senza condannare la parte soccombente alle spese data la novità delle questioni trattate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 è il fulcro della decisione. La sentenza applica le disposizioni in esso contenute riguardanti l’obbligo per la stazione appaltante di rendere disponibili, tramite piattaforma digitale, le offerte tecniche, i verbali e gli altri atti di gara a tutti i partecipanti non esclusi e in modo reciproco ai primi cinque classificati. La Corte ha rilevato che ATAC non ha adempiuto a questo obbligo, omettendo di pubblicare documenti fondamentali richiesti dalla ricorrente. Ha inoltre precisato che la pubblicazione prevista dall’articolo 36, comma 1, costituisce un obbligo immediato e automatico, e non è subordinata a un’istanza di accesso. Il ricorso è stato giudicato tempestivo in quanto notificato entro i termini ordinari previsti dall’articolo 116 c.p.a. e non rispetto al rito eccezionale di impugnazione di cui all’articolo 36, comma 4, che si applica solo in casi di opposizione all’oscuramento di parti delle offerte. La sentenza chiarisce quindi i limiti e le modalità di applicazione dell’articolo 36 nel quadro della trasparenza e del diritto di accesso nei procedimenti di gara.



