Annullamento dell’aggiudicazione per mancata esclusione di un concorrente privo dei requisiti di partecipazione e il divieto di modifica sostanziale dell’offerta in gare pubbliche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso di F.P. Appalti s.r.l. contro l’aggiudicazione di una gara pubblica al concorrente Imperial s.r.l., annullando gli atti impugnati. Il motivo principale è che Imperial s.r.l. ha indicato un progettista che non possedeva i requisiti minimi obbligatori richiesti dal disciplinare di gara, in particolare un fatturato globale per servizi di ingegneria inferiore al minimo richiesto, ma non è stata esclusa dalla gara come previsto dalle regole. Inoltre, è stato ritenuto non consentito sostituire il progettista dopo l’aggiudicazione, perché ciò comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta, vietata dal principio di parità di trattamento tra concorrenti. La domanda di aggiudicazione in favore della ricorrente è stata respinta, essendo subordinata alla verifica dei requisiti, e non è stato deciso sulla dichiarazione di inefficacia del contratto, non ancora stipulato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’analisi della lex specialis della gara, il decreto legislativo n. 36/2023 e i principi generali del diritto degli appalti pubblici, quali la trasparenza, la par condicio (parità di trattamento) e l’imparzialità. Il tribunale ha rilevato che il requisito del fatturato del progettista indicato come soggetto esterno era un requisito di partecipazione esplicitamente indicato nel disciplinare di gara e soggetto a esclusione in caso di mancato possesso. La stazione appaltante, invece, ha illegittimamente ammesso la società priva del requisito, ritardando la verifica al momento successivo alla gara e consentendo una sostituzione del progettista, che costituisce una modifica sostanziale dell’offerta, in contrasto con il principio di immobilità dell’offerta. Il tribunale ha anche precisato che, pur riconoscendo al progettista la qualifica di professionista esterno e non di concorrente diretto, la sostituzione del progettista non può essere ammessa se altera sostanzialmente i contenuti dell’offerta tecnica e la valutazione effettuata dalla commissione, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, la mancata esclusione del concorrente privo dei requisiti e la concessione della sostituzione dopo l’aggiudicazione violano i principi fondamentali del codice degli appalti e giustificano l’annullamento degli atti.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 225 è stato richiamato per stabilire la disciplina codicistica applicabile al caso, in particolare per confermare che la gara, indetta dopo il 1° luglio 2023, rientra nella vigenza del nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), con conseguente abrogazione delle norme precedenti e applicazione delle nuove disposizioni transitorie e di coordinamento, escludendo che si applichino integralmente le vecchie regole contenute nel d.lgs. n. 50/2016.



