Annullamento dell’esclusione dalla gara per mancato sopralluogo e omessa indicazione del progettista in un appalto integrato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Imperial S.r.l. contro l’esclusione dalla gara indetta dal Comune di Fonte Nuova per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri. L’esclusione era motivata dal mancato sopralluogo con modalità prescritta e dalla mancata indicazione del progettista esecutivo. Il Tribunale ha ritenuto illegittima l’esclusione, poiché il codice degli appalti non prevede il sopralluogo come causa tassativa di esclusione e perché il mancato inserimento del progettista nella documentazione poteva essere sanato con il soccorso istruttorio.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su due principali motivazioni giuridiche. Prima, il Tribunale ha esaminato il ruolo del sopralluogo nella procedura di gara e ha stabilito che il Decreto Legislativo 36/2023 non consente alle stazioni appaltanti di imporre il sopralluogo come requisito a pena di esclusione. La clausola del disciplinare che prevedeva l’esclusione automatica per mancato sopralluogo è stata dichiarata nulla per violazione del principio di tassatività, previsto dall’art. 10 del codice, che limita rigorosamente le cause di esclusione solo a quelle espressamente previste dalla norma. Seconda, il TAR ha analizzato l’omessa indicazione del progettista esecutivo, componente fondamentale in un appalto integrato. Pur riconoscendo l’obbligo di indicare tale progettista, ha precisato che la sua omissione non può comportare l’esclusione automatica senza concedere il soccorso istruttorio, in quanto il progettista indicato non assume la qualità di concorrente e pertanto non si applicano i divieti di modifica sostanziale dell’offerta previsti dall’art. 101. Questa interpretazione garantisce i principi di massima partecipazione e proporzionalità, evitando esclusioni ingiustificate. Nel complesso, la sentenza tutela l’accesso al mercato e applica rigorosamente il principio di tassatività delle cause di esclusione, ribadendo che ogni ulteriore clausola escludente deve essere nulla e che il soccorso istruttorio rappresenta un rimedio fondamentale per evitare esclusioni eccessive e non giustificate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è stato fondamentale per affermare il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il Tribunale ha dichiarato nullo il paragrafo del disciplinare che imponeva l’esclusione automatica per mancato sopralluogo, in quanto tale causa non è espressamente prevista dal codice. Questo principio è stato usato per garantire l’accesso alla gara evitando clausole illegittime che aggravano indebitamente le condizioni di partecipazione.
L’articolo 92 è stato citato per confutare l’interpretazione che rendesse obbligatorio il sopralluogo a pena di esclusione. Il Tribunale ha chiarito che questa norma riguarda la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte e non può essere interpretata come conferimento di una causa espulsiva automatica per mancato sopralluogo. È quindi stata ribadita la funzione informativa della norma e la necessità di un’applicazione restrittiva delle cause di esclusione.



