Esclusione di CME dalla gara per mancata dichiarazione del subappalto necessario e conferma della legittimità del provvedimento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di CME contro la sua esclusione dalla gara indetta da RFI per lavori di manutenzione ferroviaria. CME era stata esclusa perché non aveva dichiarato, nel documento di gara, l’intenzione di avvalersi del subappalto necessario per una categoria di lavori a qualificazione obbligatoria che non possedeva direttamente. Il Tribunale ha confermato che la mancata dichiarazione di subappalto necessario non è sanabile con il soccorso istruttorio e che la qualificazione nella categoria prevalente non è sufficiente per partecipare senza la prevista manifestazione di volontà di subappalto. Inoltre, non è stata accolta la tesi di CME che invocava il cumulo alla rinfusa come consorzio stabile. Di conseguenza è stata legittimamente esclusa dalla procedura, anche dopo l’aggiudicazione a favore di Infratech.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la problematica della qualificazione degli operatori economici nelle gare pubbliche, in particolare il regime del subappalto necessario riferito alle categorie scorporabili di lavori a qualificazione obbligatoria, che l’operatore titolare della categoria prevalente può subappaltare solo se ha dichiarato esplicitamente di intendere farlo nella domanda di partecipazione (DGUE). Il TAR conferma che questa dichiarazione è un requisito essenziale e non sanabile ex post tramite soccorso istruttorio, in quanto serve a tutelare la stazione appaltante assicurando che l'operatore possa eseguire correttamente le prestazioni. La qualificazione nella categoria prevalente da sola non basta, in linea con la giurisprudenza e il contrasto giuridico tra regole di partecipazione e quelle esecutive. La corte respinge anche la tesi del cumulo alla rinfusa invocato da CME in quanto consorzio stabile, perché manca la prova fondamentale di un’autonoma struttura d’impresa comune. Infine, la sentenza rigetta i motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione a Infratech, rilevando che la legittimità dell’esclusione fa venir meno l’interesse a impugnare gli atti successivi. Le spese sono compensate data la complessità della causa.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 119 è stato richiamato per sottolineare il principio secondo cui il subappalto deve essere indicato all’atto dell’offerta, compresa la manifestazione di volontà relativa al subappalto necessario (qualificatorio). Pur non trattandosi di subappalto ordinario "facoltativo", le procedure e le condizioni previste dall’art. 119 - come l’obbligo di indicare all’offerta le prestazioni da subappaltare - si applicano anche in questo caso, al fine di garantire trasparenza e legittimità della procedura e permettere alla stazione appaltante di valutare correttamente la qualificazione dell’offerente.



