Esclusione in gara d’appalto per mancata specifica indicazione dei costi della manodopera nell’offerta: annullamento dell’aggiudicazione e diritto alla riassegnazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso principale presentato dalla seconda classificata nella gara d’appalto per i servizi di pulizia presso l’aeroporto di Fiumicino, annullando l’aggiudicazione a favore della prima classificata (Coopservice) e ordinando la sua esclusione. La decisione si fonda sulla mancata specifica indicazione, da parte di Coopservice, di alcuni oneri retributivi (come i superminimi) nel costo della manodopera nell’offerta economica, in violazione dell’art. 108, comma 9, del Codice degli Appalti. Tale omissione è ritenuta insanabile e comporta, secondo la giurisprudenza, l’esclusione immediata senza possibilità di correzione successiva o ricostruzione postuma tramite giustificativi. Il ricorso incidentale di Coopservice contro la ricorrente principale è stato dichiarato irricevibile per tardività.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza centrale del TAR Lazio verte sul rispetto formale dell’obbligo, previsto dall’art. 108, co. 9, del Codice degli Appalti, di indicare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera. Coopservice aveva incluso alcuni oneri (es. superminimi) nelle 'spese generali' e non tra i costi della manodopera, realizzando una imputazione errata e una violazione formale. Il TAR ribadisce che questa omissione impone l’esclusione automatica dalla gara, non essendo sanabile tramite soccorso istruttorio o giustificativi in fase di verifica di anomalia. Inoltre, il giudice sottolinea come la stazione appaltante abbia errato ritenendo congrua l’offerta nonostante queste omissioni e scomposizioni non corrette dei costi; la verifica di congruità, infatti, non può sanare la violazione di un obbligo chiaro e formale che garantisce trasparenza e immodificabilità dell’offerta. Il ricorso incidentale presentato da Coopservice viene dichiarato irricevibile perché proposto tardivamente rispetto ai termini di legge, e comunque fondato su elementi già conoscibili dagli atti di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 98 viene invocato nel ricorso incidentale di Coopservice per sostenere che la concorrente principale avrebbe commesso illeciti professionali (ad es. sottostimando oneri di sicurezza), ma la questione non viene esaminata nel merito dal TAR poiché il ricorso incidentale è dichiarato irricevibile. L’articolo serve quindi come norma di riferimento teorico, ma non incide direttamente sull’esito della decisione.
Anche l’articolo 102 viene richiamato in via difensiva dalla parte ricorrente incidentale per contestare gli impegni della concorrente in materia di stabilità occupazionale, ma il TAR non ne fa oggetto di approfondita applicazione, mantenendo la valutazione sul piano della correttezza formale dell’offerta rispetto ai costi della manodopera. Rimane uno sfondo normativo rispetto alle contestazioni di rispetto dei CCNL e della contrattazione collettiva.
L’articolo 108 è il fulcro della decisione: il TAR rileva che il comma 9 impone a pena di esclusione che i costi della manodopera siano indicati separatamente e specificamente nell’offerta economica. La mancata indicazione espressa (e non solo la generica 'considerazione') non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio o verifica di anomalia, né tramite ricostruzioni postume. Tale violazione, accertata nei confronti di Coopservice, costituisce motivo dirimente di esclusione dalla gara.
L’articolo 110 riguarda la disciplina delle offerte anormalmente basse e la possibilità per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti alle imprese. Il TAR chiarisce che, ai sensi di tale norma, nei casi di dubbi sulla congruità dei costi della manodopera non si deve procedere automaticamente all’esclusione, ma si può chiedere giustificazioni, salvo che non si tratti di minimi salariali inderogabili. Tuttavia, nel caso di specie, la violazione dell’obbligo formale di indicazione separata dei costi della manodopera (art. 108, co. 9) preclude il ricorso a questa procedura di chiarimento e impone l’esclusione immediata.



