Legittimità della delibera ANAC n. 265/2023 sulle quote di esternalizzazione dei contratti delle concessioni autostradali secondo l’art. 186 d.lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio, sez. I Quater, ha respinto il ricorso proposto da ATIVA S.p.A. contro la delibera ANAC n. 265/2023 e le conseguenti richieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di esternalizzazione di contratti da parte dei concessionari autostradali. Il Tribunale ha ritenuto che la delibera ANAC, con cui vengono definite le modalità di calcolo delle quote di lavori, servizi e forniture da affidare mediante procedure ad evidenza pubblica (tra 50% e 60%), sia conforme al quadro normativo delineato dall’art. 186 del Codice degli Appalti, non restringendo in modo irragionevole la autonomia negoziale tra concedente e concessionario e risultando supportata dall’art. 222 che attribuisce all’ANAC funzioni regolatorie generali. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile ma infondato; le spese compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che la delibera ANAC n. 265/2023, volta a fornire specifiche modalità di calcolo per determinare la quota di esternalizzazione nelle concessioni non conformi al diritto UE, non eccede i poteri normativi dell'ANAC, non introduce criteri nuovi rispetto alla legge, né elimina lo spazio di negoziazione previsto tra concessorio e concedente. La funzione dell’ANAC, legittimata dagli artt. 186 e 222 del Codice degli Appalti, è quella di promuovere omogeneità e trasparenza, con criteri non vincolanti in senso rigido: i valori fissati sono considerati limiti massimi e possono essere valorizzati a zero se giustificato, preservando la discrezionalità nella determinazione della quota effettiva. Il TAR chiarisce inoltre che le indicazioni ANAC si applicano anche alle concessioni autostradali, secondo l’interpretazione fornita dal legislatore e dal Consiglio di Stato, integrando la disciplina specifica prevista per tali casi. Il contestato intervento regolatorio dell’ANAC dunque non paralizza ma guida le trattative, assicurando il rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e ragionevolezza, senza violare l’autonomia delle parti o i criteri previsti dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, anche le note ministeriali impugnate, aventi carattere meramente attuativo, risultano legittime.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 179 viene richiamato nel contesto dei criteri ANAC per la determinazione del valore stimato delle concessioni (ad es. per il calcolo del valore della concessione rilevante ai fini della base di calcolo della quota da esternalizzare) e nella contestata adozione, da parte della delibera ANAC, dei metodi oggettivi di stima già previsti dalla legge, ritenuti dal TAR criteri ragionevoli e coerenti col quadro normativo.
È il fulcro della controversia: l'art. 186 disciplina l'obbligo per concessionari di esternalizzare una quota di contratti (tra il 50% e il 60%), da determinare convenzionalmente tra concedente e concessionario in base a criteri specifici, prevedendo inoltre che le modalità di calcolo siano definite da ANAC. Il TAR interpreta i commi 2, 5 e 6 come fondanti il potere di ANAC di precisare le modalità applicative dei criteri, e ritiene che la delibera contestata sia conforme a questa struttura normativa e ai suoi limiti, anche per le concessioni autostradali.
Il TAR cita l’articolo per confermare la legittimità dell’ANAC a intervenire con atti generali e regolatori su aspetti applicativi e interpretativi del Codice degli Appalti. Ciò legittima la funzione dell’ANAC nel definire modalità, criteri e indirizzi volti ad assicurare omogeneità amministrativa, trasparenza e corretta procedure nei contratti pubblici e nelle concessioni, supportando così la natura generale e non meramente consultiva della delibera impugnata.



