03/02/2026
Art. 179Art. 186Art. 222

Legittimità della Delibera ANAC sulle quote di esternalizzazione degli affidamenti dei concessionari autostradali ai sensi dell’art. 186 d.lgs. 36/2023

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società concessionaria autostradale contro la delibera ANAC n. 265/2023, che disciplina le modalità di calcolo delle quote di lavori, servizi e forniture da esternalizzare da parte dei concessionari non affidati con procedure conformi al diritto UE. Il Tribunale ha ritenuto che il potere regolatorio dell’ANAC sia legittimo e che la delibera non leda l’autonomia negoziale tra concedente e concessionario, garantendo margini di negoziazione e applicazione flessibile dei criteri fissati. Anche le note ministeriali impugnate sono state respinte, in quanto consequenziali all’atto ANAC e prive di effetti autonomi. Le spese sono state compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la legittimità della delibera ANAC che, in attuazione dell’art. 186 del nuovo Codice dei contratti pubblici, stabilisce le modalità di calcolo delle percentuali di lavori, servizi e forniture da affidare tramite gara pubblica dai concessionari di grandi opere (es. autostrade) in essere non affidate secondo il diritto UE. Il Tribunale riconosce che il legislatore ha affidato ad ANAC non solo un ruolo consultivo o meramente matematico, ma anche quello di specificare criteri pratici che guidino la negoziazione tra concedente e concessionario, assicurando criteri omogenei e trasparenti senza annullare la loro autonomia negoziale. Le griglie di parametri fornite dall’ANAC sono intese come limiti massimi, ma possono essere valorizzate anche a zero. Di conseguenza, la delibera non comprime irragionevolmente la libertà contrattuale né riporta la situazione a quella già censurata dalla Corte costituzionale sulla previgente disciplina. Inoltre, la disciplina adottata da ANAC risulta coerente con le funzioni attribuitele dagli articoli 186 e 222 del Codice e con il metodo di calcolo del valore delle concessioni ex art. 179. La sentenza conferma quindi la validità e legittimità della delibera ANAC, con rigetto di tutte le domande della ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 179

L'articolo 179 è stato richiamato dalla ricorrente per contestare il metodo attraverso cui la delibera ANAC quantifica il valore delle concessioni da porre alla base del calcolo delle quote di esternalizzazione. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto legittimo il riferimento al valore complessivo della concessione e ai piani economico-finanziari allegati agli atti convenzionali, come previsto anche dall’art. 186, comma 6, e coerente con le regole generali del codice.

Articolo 186

È il fulcro della controversia. Il TAR ha chiarito che l’art. 186 demanda ad ANAC il compito di definire le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione fra 50% e 60%, lasciando la determinazione puntuale al negoziato tra concedente e concessionario sulla base di criteri oggettivi. Il potere dell’ANAC, ai sensi del comma 5, va inteso in senso sostanziale: l’autorità può fissare criteri applicativi ma non vincola rigidamente le parti, che conservano margini di autonomia nei limiti dei valori indicati dalla legge. Per le concessioni autostradali, il riferimento ai piani economici-finanziari (comma 6) va letto in coordinamento con i restanti criteri e non esclude l’applicabilità degli atti ANAC.

Articolo 222

L’articolo fonda il potere dell’ANAC di adottare atti generali, anche di natura interpretativa, per promuovere omogeneità amministrativa e trasparenza nei contratti pubblici. La sentenza riconosce che la delibera n. 265/2023, oltre a dare attuazione specifica all’art. 186, è esercizio della funzione generale di vigilanza, regolazione e indirizzo attribuita ad ANAC dal Codice, e risulta pertanto legittima.

Articoli di riferimento