Legittimità della Delibera ANAC sulle Quote di Esternalizzazione per Concessionari Autostradali ex art. 186 d.lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. contro la delibera ANAC n. 265/2023 e le correlate note ministeriali. La società contestava che la delibera ANAC limitasse illegittimamente l'autonomia negoziale nella determinazione delle quote di appalti da esternalizzare da parte dei concessionari autostradali. Il TAR ha invece riconosciuto la legittimità della delibera e degli atti connessi, confermando che ANAC ha agito nell'ambito dei poteri previsti dal codice dei contratti pubblici, con criteri di applicazione sufficientemente elastici e rispettosi dell'autonomia delle parti. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina il ricorso contro la delibera con cui ANAC ha stabilito le modalità di calcolo delle quote di lavori, servizi e forniture che i concessionari di lavori pubblici, inclusi quelli autostradali, devono affidare mediante procedure pubbliche, come previsto dal nuovo codice degli appalti. La ricorrente sosteneva che la delibera ANAC prevaricasse il ruolo convenzionale tra concedente e concessionario, imponendo regole troppo stringenti e riducendo l'autonomia negoziale. Il TAR ha invece ritenuto che ANAC, secondo l'art. 186 d.lgs. 36/2023, abbia correttamente esercitato il proprio potere di dettagliare le modalità di calcolo, anche specificando criteri applicativi per orientare e uniformare la discrezionalità della pubblica amministrazione senza vincolarla in modo rigido. I criteri previsti sono indicati come limiti massimi, non obblighi inderogabili, e consentono comunque una valutazione discrezionale da parte delle parti. La sentenza sottolinea inoltre che anche sulle concessioni autostradali, tali criteri sono applicabili in modo compatibile con le specifiche disposizioni (art. 186, comma 6), e che il ruolo di ANAC è coerente con le funzioni generali di indirizzo e vigilanza sancite dal Codice. Tutte le censure sono state respinte e, data la novità normativa, le spese compensate.
Collegamenti al Codice Appalti
È stato richiamato per la definizione del valore stimato della concessione da assumere come base per il calcolo delle quote di esternalizzazione. Il TAR ha ritenuto legittimo che l'ANAC abbia utilizzato il metodo di calcolo previsto da questa norma, in quanto coerente con le finalità di trasparenza e oggettività nella determinazione degli importi rilevanti.
Costituisce la norma centrale del giudizio: disciplina l'obbligo per i concessionari (inclusi quelli autostradali) di esternalizzare tra il 50% e il 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture tramite procedure pubbliche; affida ad ANAC (comma 5) il compito di definire le modalità di calcolo delle quote e (comma 6) indica che per i concessionari autostradali il riferimento siano i piani economico-finanziari. Il TAR ha ritenuto che la delibera ANAC sia stata adottata conformemente a questi compiti, interpretando il potere regolatorio di ANAC in modo non eccessivamente limitativo dell'autonomia negoziale e con sufficiente elasticità per adattarsi ai diversi casi concreti.
È stato valorizzato per confermare il ruolo di ANAC quale autorità preposta a emanare atti generali di indirizzo e interpretativi in materia di appalti pubblici. Il TAR ha richiamato questo articolo per sostenere la legittimità dell'intervento regolatorio di ANAC anche oltre il caso specifico dell'art. 186, rientrando nelle sue funzioni la promozione dell'omogeneità e della trasparenza nei procedimenti di affidamento.



