03/04/2026

Esclusione dei contratti misti a prevalenza servizi dal Fondo per l’adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 – Limiti oggettivi e obbligo di recupero somme indebitamente erogate

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha stabilito che i contributi erogati dal Fondo per l’adeguamento prezzi, previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022, spettano esclusivamente agli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori e non anche ai contratti misti con prevalenza dei servizi, anche se aventi una parte lavori economicamente rilevante. Il Ministero, dopo aver inizialmente ammesso a contributo anche alcuni contratti misti, ha legittimamente disposto la compensazione delle somme indebitamente già corrisposte, ad eccezione di un caso (CIG 0550097267) in cui la natura di appalto di lavori è stata successivamente riconosciuta. La decisione ha quindi respinto il ricorso di Abbanoa s.p.a. per i contratti misti a prevalenza servizi e l’ha accolto limitatamente al contratto di soli lavori, ordinando l’annullamento parziale degli atti e la corresponsione dei relativi importi per quest’ultimo.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della corretta applicazione delle misure di compensazione per l’aumento dei prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022, precisando che il meccanismo straordinario di adeguamento prezzi si applica solo agli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, escludendo i contratti misti dove la componente principale è costituita da servizi. Il Ministero delle Infrastrutture aveva erroneamente ammesso a contribuzione anche tali contratti misti, per poi disporre il recupero degli importi e la compensazione con le somme dovute in relazione ad altri contratti. Il TAR ha ritenuto legittimo tale recupero, in quanto il pagamento precedente si fondava su un errore e la normativa specifica impone l’utilizzo rigoroso delle risorse pubbliche, anche a seguito di controlli successivi. La ricorrente, Abbanoa, aveva richiesto che almeno la quota lavori dei contratti misti fosse ammessa a compensazione, ma il giudice ha escluso tale possibilità per mancanza di previsione normativa. Solo per il contratto effettivamente riconosciuto come di lavori pubblici (CIG 0550097267), la domanda di Abbanoa è stata accolta, essendo stato riconosciuto l’errore ministeriale nel qualificarlo diversamente. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.