Annullamento aggiudicazione lotto 16 gara Marina Militare: esclusione dell'offerta non conforme e subentro del secondo classificato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione del lotto 16 dell’appalto per mense della Marina Militare, originariamente assegnato a Stellamar s.r.l., accogliendo il ricorso di Petrazzuolo Alfonso e Gennaro s.r.l., seconda classificata. La decisione si basa sulle carenze rilevate nell’offerta vincitrice (difformità rispetto alle specifiche di gara su più prodotti e incompletezza nella documentazione tecnica), che rendevano l’offerta, per il TAR, da escludere ai sensi della lex specialis e dei principi del codice degli appalti. Il TAR, ritenuta la fondatezza parziale delle doglianze (in particolare su conformità tecnica e parità di trattamento), ha disposto, previa verifica dei requisiti della ricorrente, il suo subentro nel contratto per l’intera durata restante, dichiarando inefficace l’eventuale contratto già stipulato con Stellamar.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta un ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, evidenziando come il rispetto puntuale della lex specialis e delle prescrizioni tecniche sia requisito imprescindibile, specie per forniture sensibili come quelle alimentari militari. Il TAR ha accertato che l’offerta aggiudicataria conteneva prodotti non conformi a quanto richiesto, sia per difetto di qualità (ad es. il 'Polpo Marocco' sostituito da prodotto generico dell'Atlantico), sia per difformità logistiche (prodotto non surgelato anziché surgelato), sia per l’assenza di alcune schede o l’errato caricamento della documentazione tecnica. Il Collegio ha ritenuto che tali carenze non potessero essere sanate e rendevano l’offerta parziale e quindi inammissibile, in base alle regole di gara e al principio di parità di trattamento tra concorrenti. È stato inoltre censurato il comportamento della Stazione Appaltante che aveva applicato criteri rigorosi di esclusione in altri lotti per difformità analoghe. Non sono state invece accolte le censure sui prezzi e sulla presunta mancanza di certificazione biologica, poiché quest'ultima non era richiesta nel lotto in contestazione. In applicazione dei principi generali e degli articoli del Codice degli Appalti, il TAR ha annullato l’aggiudicazione a Stellamar, dichiarato inefficace l’eventuale contratto stipulato e disposto il subentro di Petrazzuolo, conformemente alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria e ai principi di effettività e continuità del servizio.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è richiamato a garanzia della tassatività delle cause di esclusione e della necessità di una massima partecipazione: le cause di esclusione devono emergere in modo chiaro dalla normativa e dalla lex specialis. La sentenza applica il principio, ritenendo che le carenze riscontrate nell’offerta Stellamar integrassero realmente cause di esclusione previste dal bando e non introdotte arbitrariamente dalla Stazione Appaltante.
L’articolo disciplina il sistema dinamico di acquisizione (SDA), utilizzato dalla Marina Militare per la procedura d’appalto oggetto di giudizio. Il riferimento al sistema elettronico e alla sua trasparenza è funzionale a inquadrare la tipologia procedurale e i relativi obblighi di pubblicità, apertura e par condicio tra operatori.
L’articolo regola la stipula e gestione degli accordi quadro, che costituivano il modello contrattuale prescelto per la gara. Viene richiamato per specificare la natura dell’accordo e le procedure di aggiudicazione dei lotti, sottolineando come anche nei contratti discendenti dall’accordo quadro valga il rispetto rigoroso della lex specialis e della parità di trattamento.
L’articolo è menzionato tra le norme che individuano le cause di esclusione automatica degli operatori economici. Il TAR precisa che la valutazione dell’offerta Stellamar ha riguardato il rispetto delle prescrizioni tecniche e non l’esistenza di cause ostative di tipo automatico ex art. 94, ma richiama comunque la necessità che l’esclusione avvenga solo in presenza di violazioni rilevanti e tassative.
L’articolo, sulle cause di esclusione non automatica, viene utilizzato a corredo dell’analisi: la sentenza chiarisce che anche difformità e inadempienze riconducibili a inaffidabilità professionale o ad illeciti gravi possono comportare l’esclusione, sempre se riconducibili a fattispecie previste. Nel caso di specie, le gravi difformità tecniche e documentali dell’offerta Stellamar sono state ritenute causa di esclusione.
L’articolo disciplina i criteri di aggiudicazione, tra cui quello del minor prezzo previsto per i lotti in questione. La sentenza richiama il dovere della Stazione Appaltante di verificare la rispondenza effettiva dell’offerta alle specifiche tecniche e qualitative, escludendo offerte parziali o difformi anche se presentano il miglior prezzo. Il rispetto dei criteri di aggiudicazione è dunque anche rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.
L’articolo regola la verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR si è soffermato sulle contestazioni relative ai prezzi offerti da Stellamar, valutando che la Stazione Appaltante aveva correttamente applicato il procedimento di verifica previsto, escludendo vizi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, e ha quindi respinto questa parte del ricorso.



