Annullamento aggiudicazione lavori pubblici per carenza dei requisiti SOA e violazione della disciplina sui consorzi stabili: applicazione rigorosa delle regole sul cumulo dei requisiti e sull’avvalimento nei consorzi post-correttivo 2024
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso della società Del Prete S.r.l., seconda classificata in una gara per lavori pubblici del Comune di Fiumicino, annullando l’aggiudicazione definitiva al Consorzio Campale Stabile per carenza dei requisiti SOA richiesti dal disciplinare. La sentenza ha ritenuto illegittima la partecipazione del consorzio in quanto né esso né la consorziata esecutrice possedevano in proprio la necessaria attestazione SOA e non era stato prodotto alcun contratto di avvalimento. La stazione appaltante non poteva attivare il soccorso istruttorio per sanare tale mancanza. È stata disposta l’inefficacia del contratto d’appalto e il subentro della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’analisi delle regole dettate dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) come novellato dal 'correttivo' (d.lgs. 209/2024), con particolare riferimento ai consorzi stabili e ai requisiti di partecipazione. La sentenza chiarisce che, a seguito della riforma, il cumulo dei requisiti (cd. cumulo alla rinfusa) è ammesso solo in senso 'ascendente', cioè per qualificare il consorzio tramite le consorziate solo quando il consorzio esegue i lavori in proprio. Quando invece sono designate consorziate esecutrici specifiche, queste devono possedere i requisiti in proprio o tramite avvalimento contrattuale ai sensi dell’art. 104. Nel caso di specie, né il consorzio né la consorziata esecutrice avevano la qualificazione necessaria; inoltre, l’avvalimento non era stato dichiarato e documentato nei modi prescritti. Il TAR ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare una scelta consapevole di non avvalersi di tale strumento, ribadendo il principio di autoresponsabilità, la tutela della concorrenza e la parità di trattamento. Per tali ragioni, sono stati annullati gli atti di aggiudicazione e dichiarato inefficace il contratto, ordinando il subentro della ricorrente, previo accertamento dei requisiti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 67 è centrale per la pronuncia. Il TAR ha applicato la nuova disciplina introdotta dal 'correttivo' 2024, che distingue tra esecuzione delle prestazioni da parte del consorzio stesso (dove i requisiti possono essere cumulati tra consorzio e consorziate) e l’esecuzione tramite consorziate designate (dove i requisiti devono appartenere in proprio alle consorziate o essere acquisiti tramite avvalimento contrattuale). La sentenza ribadisce che il vecchio cumulo alla rinfusa opera ora solo nel primo caso, mentre nel secondo è necessario uno specifico contratto di avvalimento ex art. 104. Nel caso in esame, nessun soggetto possedeva in proprio i requisiti per la classifica OG10 III-bis e non era stato stipulato alcun avvalimento contrattuale, determinando l’esclusione del consorzio dalla gara.
L’articolo 104 disciplina l’avvalimento, che la normativa post-correttivo rende obbligatorio mediante contratto scritto qualora la consorziata esecutrice non sia in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Il TAR ha stabilito che, in assenza di una dichiarazione e di un contratto di avvalimento già alla data di presentazione dell’offerta, non è possibile sanare successivamente la carenza tramite soccorso istruttorio, poiché ciò determinerebbe una modifica inammissibile della manifestazione di volontà e della composizione soggettiva dell’offerta. La mancanza dell’avvalimento ha dunque comportato l’esclusione dalla gara della controinteressata.



