Legittimità dell’annotazione ANAC nel Casellario informatico per provvedimento interdittivo anche dopo cessazione dell’interdizione: rigetto della domanda di cancellazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Blue Service s.r.l. che chiedeva la cancellazione dell’annotazione nel Casellario informatico ANAC relativa a un provvedimento interdittivo del MIT, sostenendo che l’estinzione dei reati contestati e la revoca della sospensione rendessero inutile la permanenza della notizia. Il Tribunale ha invece affermato che l’annotazione dell’interdizione è obbligatoria e rappresenta uno strumento di trasparenza per le stazioni appaltanti, che devono essere messe a conoscenza delle pregresse interdizioni anche se non più attuali, ai fini della valutazione della affidabilità dell’operatore economico. Né l’estinzione del reato né la revoca ex nunc del provvedimento incidono su questa obbligatorietà e utilità dell’annotazione, che resta regolarmente iscritta per la durata prevista dalla normativa.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR poggia sul principio che la tenuta del Casellario informatico ANAC risponde a esigenze di trasparenza e pubblicità, permettendo alle stazioni appaltanti di valutare, anche ex post, i comportamenti e le vicende rilevanti degli operatori economici. L’annotazione di provvedimenti interdittivi è attività vincolata ex lege, senza discrezionalità dell’ANAC. L’estinzione penale dei reati (oblazione) concerne solo la sfera penale e non elimina la rilevanza amministrativa dell’interdizione già applicata, né inficia la legittimità della relativa annotazione. La permanenza della notizia nel Casellario, anche dopo la cessazione degli effetti interdittivi, garantisce la possibilità per le stazioni appaltanti di attuare le valutazioni previste dall’art. 95 del Codice degli Appalti sulla sussistenza di cause non automatiche di esclusione per infrazioni gravi. In questo senso, la trasparenza e la tracciabilità delle vicende degli operatori prevalgono sull’interesse del singolo alla cancellazione dell’annotazione. La sentenza conferma quindi la legittimità della condotta di ANAC e MIT e respinge ogni doglianza di Blue Service.
Collegamenti al Codice Appalti
È utilizzato per spiegare la funzione e l’utilità della permanenza dell’annotazione: la stazione appaltante può valutare l’affidabilità dell’operatore anche in relazione a pregresse infrazioni (non solo attuali) in materia di salute e sicurezza, che rientrano tra le cause di esclusione non automatica. L’annotazione consente alle stazioni appaltanti di conoscere eventuali gravi infrazioni pregresse, anche se la relativa interdizione è cessata, per escludere l’operatore se ritenuto inaffidabile.
Disciplina i poteri e le funzioni dell’ANAC, compreso l’obbligo di tenere il Casellario informatico delle annotazioni sui provvedimenti interdittivi. La sentenza richiama espressamente l’art. 222 per rafforzare il carattere vincolato e non discrezionale dell’annotazione nel Casellario, quale strumento di trasparenza e vigilanza a tutela dell’interesse pubblico, anche oltre il periodo di efficacia della misura interdittiva.



