Verifica di equivalenza dei contratti collettivi nella valutazione di anomalie dell’offerta: annullamento parziale dell’aggiudicazione e rinnovazione dell’istruttoria nella procedura di gara presso AO San Camillo Forlanini
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio, Sez. III Quater, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Ecosan Italia S.r.l. contro la delibera di aggiudicazione dei servizi di derattizzazione e disinfestazione dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini in favore di SOGEA S.r.l. Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione nella verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall’aggiudicataria e quello richiesto dalla lex specialis, rilevando che la stazione appaltante non ha valutato in modo approfondito l’equivalenza delle tutele economiche e normative spettanti ai lavoratori. Gli altri motivi di ricorso, compresi quelli concernenti la squadra di emergenza, il costo di ammortamento dei mezzi, i costi della sicurezza e dell’energia, sono stati respinti poiché ritenuti infondati. La sentenza ordina alla stazione appaltante di ripetere la verifica di congruità/anomalia sull’offerta di SOGEA in conformità ai parametri di legge, entro 90 giorni, mentre il contratto resta efficace nelle more e le spese sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si concentra principalmente sulla corretta applicazione della disciplina in materia di verifica delle offerte anormalmente basse e, in particolare, sulla necessità che la stazione appaltante effettui una valutazione adeguata dell’equivalenza tra il contratto collettivo nazionale di settore richiesto dalla lex specialis e quello eventualmente indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023. Il TAR rileva che la verifica svolta dall’Amministrazione si è limitata a un confronto formale sui livelli di inquadramento senza approfondire la sostanziale equivalenza delle tutele economiche e normative tra i diversi CCNL, come invece previsto dagli articoli 11, 110 e dagli allegati tecnici del Codice. Poiché tale verifica rappresenta una garanzia per la protezione dei lavoratori e incide sulla sostenibilità dell’offerta economica, la mancanza di un esame approfondito costituisce vizio istruttorio e di motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto solo per questa censura, disponendo la ripetizione della verifica, mentre tutte le altre contestazioni (compresi i costi della squadra di emergenza, energia, sicurezza, ammortamento mezzi, professionalità del personale) sono state ritenute infondate o sufficientemente giustificate. La sentenza non annulla l’aggiudicazione né il contratto ma ordina la riedizione dell’istruttoria da parte della stazione appaltante, che dovrà valutare compiutamente la dichiarazione di equivalenza delle tutele offerte dal CCNL alternativo. È esclusa la pronuncia su subentro, inefficacia e risarcimento danni in questa fase.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 è centrale nella decisione, poiché disciplina la possibilità per l’operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, a condizione che garantisca analoghe tutele. Il TAR censura la mancata verifica approfondita da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza effettiva delle tutele economiche e normative offerte dal CCNL applicato da SOGEA rispetto a quello Multiservizi previsto dalla lex specialis, come richiesto dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 e dagli allegati tecnici (Allegato I.01).
L’articolo 100 è richiamato nel dispositivo, laddove, in caso di riedizione della verifica di anomalia/congruità dell’offerta, la stazione appaltante deve attenersi anche ai requisiti di ordine speciale e alla corretta valutazione del possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dagli operatori economici, a garanzia della legittimità dell’affidamento.
L’articolo 108, che regola i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa e specificazione dei costi di manodopera e sicurezza), è stato richiamato tra i motivi di ricorso (contestazione di congruità dei costi e oneri di sicurezza), ma il TAR ha ritenuto che su questi aspetti la stazione appaltante abbia agito correttamente, respingendo le censure su costi di energia, sicurezza e ammortamento mezzi. L’attività istruttoria su questi punti è stata ritenuta adeguata ai sensi delle previsioni di legge.
L’articolo 110 disciplina il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha stabilito che tale verifica deve essere effettiva e approfondita, soprattutto quando l’operatore applica un contratto collettivo diverso da quello previsto dal bando, richiedendo un esame sostanziale della corrispondenza delle tutele (anche secondo quanto previsto dall’Allegato I.01). La motivazione deve essere adeguata e non meramente formale, pena il vizio istruttorio e il rinvio dell’istruttoria alla stazione appaltante.



