03/08/2026
Art. 71

Esclusione di Roche Diagnostics dalla gara ASL Rieti per mancato rispetto dei requisiti minimi: legittimità dell’azione amministrativa e limiti al principio di equivalenza

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Roche Diagnostics S.p.A. contro l’esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di servizi e materiali diagnostici all’ASL di Rieti (Lotto 1), confermando la legittimità della decisione della stazione appaltante. L’esclusione è stata motivata dal mancato rispetto di un requisito tecnico minimo – il collegamento fisico degli analizzatori di ematologia al sistema di automazione Corelab – previsto dalla lex specialis. Il Collegio ha ritenuto che il principio di equivalenza non si applica quando il prodotto offerto (nel caso di Roche, una connessione solo logica e non fisica) risulta un aliud pro alio rispetto al requisito espressamente richiesto e qualificato come minimo. La sentenza ha inoltre dichiarato improcedibili i primi due motivi di ricorso poiché l’esclusione ha fatto venir meno l’interesse concreto della ricorrente a coltivarli.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla distinzione tra requisiti tecnici minimi e semplici specifiche tecniche contenuta nella disciplina degli appalti e confermata dalla giurisprudenza: solo sulle seconde può operare pienamente il principio di equivalenza, mentre la carenza di un requisito minimo comporta l’esclusione automatica dalla gara. La Commissione di gara ha correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica escludendo l’offerta Roche, non idonea a sostituire, neppure funzionalmente, il requisito del collegamento fisico previsto nel disciplinare. Il TAR evidenzia inoltre che l’amministrazione, prorogando i termini di gara per ragioni tecniche (difficoltà nel caricamento delle offerte di grandi dimensioni digitali), non ha violato i principi di parità di trattamento o di trasparenza. Di conseguenza, non sussistendo cause di esclusione nella fase iniziale della gara (lex specialis non escludente), né lesioni del principio di par condicio o violazioni procedurali, i motivi di ricorso relativi alle modifiche della gara o alla riammissione di Abbott sono divenuti improcedibili.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è la base normativa della procedura di gara aperta oggetto della controversia. Il TAR ne richiama i principi per chiarire che la procedura era correttamente indetta e che le modifiche ai termini (proroghe) sono state adottate per motivi oggettivi legati all’accessibilità tecnica alla piattaforma telematica. L’articolo è stato interpretato in senso conforme ai principi della trasparenza e della massima partecipazione, escludendo disparità di trattamento tra operatori, e confermando la piena legittimità della gestione amministrativa della gara.

Articoli di riferimento