03/11/2025

Annullamento dell’annotazione ANAC per presunta falsa dichiarazione in gara di appalto: violazione delle garanzie procedimentali e inidoneità dell’errore a integrare un illecito professionale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Pissta Group S.r.l. contro l’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici disposta da ANAC per presunte false dichiarazioni relative all’ubicazione di un centro di assistenza indicate nell’offerta tecnica per una gara. Il tribunale ha rilevato che sia la stazione appaltante sia ANAC avevano carenze istruttorie e non avevano garantito l’effettivo contraddittorio, non considerando documentazione e giustificazioni fornite dalla ricorrente. L’errore, inoltre, risultava scusabile e non influente ai fini dell’affidabilità dell’operatore ai sensi del codice degli appalti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza dichiara illegittima e annulla l’annotazione disposta da ANAC nei confronti della società ricorrente, evidenziando numerosi vizi procedimentali. In particolare, il TAR sottolinea che la stazione appaltante non ha coinvolto la ricorrente nel procedimento di verifica delle dichiarazioni, impedendole di presentare difese o chiarimenti. ANAC, da parte sua, ha omesso una autonoma e adeguata istruttoria limitandosi a recepire le conclusioni della stazione appaltante senza valutare le prove e le spiegazioni fornite dalla società, inclusa la documentazione camerale che giustificava l’errore sull’indirizzo. Il TAR considera che le dichiarazioni contestate fossero comunque ininfluenti (cosiddetto ‘falso innocuo’) in quanto non integravano un elemento essenziale per la partecipazione o l’aggiudicazione della gara e non mettevano in discussione l’affidabilità dell’operatore. La decisione richiama l’obbligo per ANAC di esercitare con accuratezza il proprio potere valutativo solo su fatti rilevanti e motivatamente idonei a incidere sulla reputazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e contraddittorio.