03/11/2025

Legittimità della risoluzione contrattuale per informativa antimafia sopravvenuta: irrilevanza dell’attività sostitutiva tardiva da parte dell'appaltatore

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario che impugnava la determina del Comune di Fiumicino di revoca dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto d’appalto per la realizzazione di un asilo nido, a seguito di un’informativa antimafia ostativa sopravvenuta a carico di una delle imprese mandanti. Il Tribunale ha rilevato la mancata richiesta, nel termine di legge, della sostituzione della mandante colpita dall’interdittiva, ritenendo così legittima la risoluzione del contratto da parte del Comune. Sono state ritenute infondate anche le ulteriori contestazioni riguardanti l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assunta elusione degli effetti di una sospensione cautelare dell’interdittiva ottenuta in altro giudizio.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha stabilito che, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 159/2011, in caso di informativa antimafia ostativa sopravvenuta dopo la stipula del contratto, il raggruppamento temporaneo può sostituire la società colpita dall’interdittiva solo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’informativa alla stessa. In questo caso, tale sostituzione non è stata tempestivamente richiesta né dalla mandataria né dalle mandanti non colpite. La sentenza afferma che l’onere della sostituzione ricade su chi ha interesse ad esercitare la facoltà stessa e non sulla stazione appaltante, e che il termine di 30 giorni è perentorio, specie trattandosi di appalti finanziati con fondi PNRR soggetti a stringenti vincoli temporali. Il Tribunale ha inoltre escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di un potere di natura privatistica, e ha chiarito che la sospensione dell’interdittiva ottenuta in altro giudizio non aveva effetti sul rapporto con il Comune di Fiumicino. La pluralità di motivazioni della determina impugnata comporta che la fondatezza di una sola sia sufficiente a giustificare la legittimità della risoluzione.