Legittimità dell’esclusione di un’offerta anormalmente bassa per insufficiente indicazione dei costi di manodopera e oneri di sicurezza interni in gara per servizi di supporto tecnico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Selexi S.r.l. contro l’esclusione dalla gara indetta dal CNR per l’affidamento di un servizio di supporto tecnico in occasione di un concorso pubblico. L’esclusione è stata motivata dalla carenza di adeguate giustificazioni in relazione ai costi dichiarati per la manodopera e agli oneri per la sicurezza interni, ritenuti anormalmente bassi e, quindi, inattendibili. Il tribunale ha confermato che tali elementi costituiscono componenti essenziali dell’offerta economica e non sono soggetti a correzioni tramite soccorso istruttorio o richieste di rettifica dopo la scadenza della presentazione delle offerte. Inoltre, è stata ritenuta corretta l’applicazione del criterio di verifica dell’anomalia previsto dal disciplinare, anche se il criterio automatico risultava inoperativo, applicando un secondo criterio di verifica discrezionale dell’affidabilità dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul rigetto della tesi di Selexi, che aveva lamentato un esclusione ingiustificata dovuta a un presunto errore materiale nella compilazione delle dichiarazioni aggiuntive e alla mancata possibilità di soccorso istruttorio. Il TAR ha ribadito che il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101, comma 1, lett. b) del Codice degli Appalti, non può essere esteso ai documenti che costituiscono l’offerta tecnica ed economica, con particolare riguardo ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza interni, che sono elementi essenziali dell’offerta e variabili da operatore a operatore. L’assenza o la dichiarazione nulla di tali costi, unitamente a un valore ampiamente discostante da quello indicato negli atti di gara, costituisce una manifesta inattendibilità dell’offerta e giustifica l’esclusione. Inoltre, la possibilità di correggere errori materiali mediante rettifica dell’offerta tecnica o economica è limitata nel tempo e non può riguardare modifiche sostanziali o successivi giustificativi che alterino gli elementi fondamentali dell’offerta economica. Il TAR ha anche rilevato l’adeguatezza e la legittimità del criterio di verifica dell’anomalia applicato, che prevede una fase tecnica-discrezionale di controllo e giustifica l’esclusione sulla base di una valutazione ragionevole, non eccessivamente sindacabile in sede giurisdizionale. Infine, la sentenza ha ritenuto irrilevante la richiesta di accesso integrale agli atti e ha respinto tutte le altre domande connesse.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108 disciplina i criteri di aggiudicazione e prevede che le offerte economiche debbano indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza interni, elementi essenziali per la valutazione della congruità dell’offerta. La sentenza ha fatto riferimento a tale articolo per sottolineare il carattere inderogabile e fondamentale di tali componenti dell’offerta, escludendo che possano essere modificati o sanati successivamente mediante giustificazioni.
L’articolo 110 è stato invocato per giustificare la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse applicata dal CNR, che ha richiesto spiegazioni all’operatore economico in merito ai costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. L’articolo prevede che un’offerta sospetta di scarsa affidabilità sia sottoposta ad accertamento tecnico e che l’eventuale mancanza di giustificazioni convincenti comporti l’esclusione. L’amministrazione ha legittimamente utilizzato la sua discrezionalità tecnica per escludere l’offerta per insostenibilità economica.



