03/12/2025
Art. 54Art. 59Art. 71Art. 90Art. 110

Illegittimità dell’esclusione automatica per offerta anomala in gara sopra soglia comunitaria: annullamento dell’esclusione di Magnetic Media Network S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui PagoPa S.p.A. ha escluso automaticamente la Magnetic Media Network S.p.A. da una gara europea per il noleggio di device Apple, sulla base del superamento della soglia di anomalia prevista dal metodo A dell’Allegato II.2 del Codice degli Appalti. Il Tribunale ha stabilito che per appalti di importo superiore alle soglie comunitarie non è legittima l’esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia, ma è necessaria una valutazione tramite contraddittorio con l’operatore economico. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di esaminare le giustificazioni dell’offerta e di rideterminare l’aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce che la disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 d.lgs. 36/2023) si applica solo agli appalti sotto soglia europea e non può essere estesa agli affidamenti sopra soglia, come quello oggetto di causa. In questi casi, il Codice prevede che, rilevata una potenziale anomalia dell’offerta, la stazione appaltante debba attivare una procedura di verifica tramite contraddittorio, richiedendo giustificazioni motivate all’offerente e valutandole prima di decidere sull’esclusione (art. 110 d.lgs. 36/2023). La stazione appaltante, invece, ha proceduto ad escludere automaticamente l’offerta solo sulla base del superamento della soglia di anomalia, senza attivare il contraddittorio o motivare adeguatamente. Il TAR ha ribadito la centralità dei principi di legalità, trasparenza e tutela del contraddittorio anche nella fase di verifica delle offerte sospette di anomalia. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando di riesaminare l’offerta e le giustificazioni presentate, e disponendo la compensazione delle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 54

La sentenza chiarisce che l’articolo 54 disciplina l’esclusione automatica delle offerte anomale solo per appalti sotto soglia europea; per appalti sopra soglia, come quello in esame, non si può applicare la procedura di esclusione automatica. PagoPa ha erroneamente applicato questa disciplina ad un appalto sopra soglia, incorrendo in violazione di legge.

Articolo 110

L’articolo 110 regola la verifica delle offerte anormalmente basse attraverso un’istruttoria contraddittoria: la stazione appaltante deve chiedere le giustificazioni e valutarle prima di escludere l’offerente. Il TAR richiama questo principio per affermare che, trattandosi di un appalto sopra soglia, l’esclusione poteva avvenire solo dopo un’adeguata valutazione delle spiegazioni dell’offerente, che nella specie è mancata.

Articolo 59

L’articolo 59 è richiamato in quanto la gara era svolta tramite accordo quadro ex art. 59; non rileva direttamente sulla questione dell’anomalia, ma definisce lo strumento contrattuale adottato nella procedura di gara contestata.

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, la quale è la modalità prescelta per l’aggiudicazione della gara in esame; il suo richiamo serve a qualificare la natura e le regole di svolgimento della procedura, contestualizzando la vicenda ma senza essere determinante nella decisione sull’anomalia.

Articolo 90

L’articolo 90 è richiamato in relazione alla comunicazione formale dell’esclusione; la sentenza riconosce la regolarità della comunicazione, ma si concentra sulla legittimità della motivazione e sulla procedura seguita per l’esclusione dell’offerente.

Articoli di riferimento