Rigetto della richiesta di oscuramento dell'offerta nell'ambito di una gara pubblica: onere motivazionale e limiti all'accesso
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Alstom Ferroviaria S.p.A. contro il provvedimento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che aveva negato l'oscuramento di alcune parti dell'offerta tecnica ed economica, in occasione dell'aggiudicazione di una gara pubblica. Secondo il Collegio, la richiesta di oscuramento era sostenuta da motivazioni generiche e non adeguatamente comprovate. Il ricorso è stato giudicato infondato poiché la ricorrente non ha assolto all'onere di specificare e provare il carattere di segretezza tecnico-commerciale delle informazioni da oscurare. Inoltre, è stato ritenuto corretto che la stazione appaltante non abbia attivato il soccorso istruttorio o il preavviso di rigetto, trattandosi di istituti non applicabili a questa specifica fase procedurale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nei procedimenti di gara pubblica, il concorrente che richiede l’oscuramento di parti dell’offerta deve fornire una motivazione concreta e documentata, idonea a comprovare che i dati per cui si chiede la riservatezza rientrino effettivamente tra i segreti tecnici o commerciali tutelati dalla legge. Una motivazione generica, come quella fornita da Alstom ('si tratta di Informazioni Confidenziali'), non basta; occorre che sia specificata la natura delle informazioni e dimostrato il rischio concreto per l’azienda in caso di divulgazione. Il TAR ha inoltre precisato che, per garantire la celerità e la trasparenza delle gare, non è previsto né il ricorso al soccorso istruttorio né l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto nel caso delle richieste di oscuramento: ciò per evitare ritardi nelle procedure e perché la materia è disciplinata da norme speciali rispetto ai principi generali del procedimento amministrativo. In conclusione, la decisione della stazione appaltante di non accogliere l’istanza è stata ritenuta legittima, non avendo la ricorrente fornito gli elementi richiesti dalla normativa di settore.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 disciplina il diritto di accesso agli atti di gara e le condizioni di riservatezza, stabilendo che l’oscuramento di parti dell’offerta è ammesso soltanto a fronte di una motivata e comprovata dichiarazione che le informazioni siano segrete dal punto di vista tecnico o commerciale. La sentenza ha applicato tale disposizione escludendo l’oscuramento, poiché Alstom ha fornito una motivazione troppo generica, non tale da giustificare la deroga alla regola della pubblicità degli atti di gara.
L’articolo 101 concerne il 'soccorso istruttorio', ovvero la possibilità di integrare la documentazione mancante. Il TAR ha chiarito che il soccorso istruttorio non si applica alle richieste di oscuramento delle offerte, poiché questa fase è retta da una disciplina speciale che mira a garantire la speditezza della procedura di gara e non consente l’integrazione successiva di motivazioni o giustificativi sulle richieste di riservatezza.



