04/02/2026
Art. 16Art. 71Art. 98Art. 110

Respinto il ricorso sull’aggiudicazione dell’appalto RAI: legittima la verifica di congruità dell’offerta e nessun vizio sugli obblighi informativi o sulle cause di esclusione

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società seconda classificata nella gara per il servizio di movimentazione e trasporto presso la RAI – Centro di Produzione TV di Roma, confermando la validità dell’aggiudicazione alla prima classificata. La ricorrente contestava l’adeguatezza delle giustificazioni sull’offerta dell’aggiudicataria, deducendo presunte criticità su sgravi contributivi, abbattimenti INAIL, costi della manodopera, conflitti di interesse e mancata comunicazione di fatti rilevanti. Il Tribunale, dopo aver analizzato tutte le doglianze e la documentazione prodotta in fase di verifica dell’anomalia, ha ritenuto insussistenti macroscopiche illogicità o violazioni, specificando che la stazione appaltante ha tenuto conto di tutti gli elementi necessari e che i presupposti di esclusione o di obbligo informativo non ricorrevano nella fattispecie. Le spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

Nella decisione, il TAR ha esaminato i motivi di ricorso volti principalmente a contestare la congruità dell’offerta della prima classificata, nonché eventuali omesse o erronee dichiarazioni in fase di gara. Il Tribunale ha rilevato che la stazione appaltante ha svolto una verifica approfondita e articolata dell’offerta, considerando non solo i servizi 'a canone' ma l’intero quadro economico, inclusi sgravi contributivi, premi INAIL e costi relativi alle sostituzioni del personale. Le doglianze sulla presunta mancata trasparenza o non corrispondenza dei giustificativi dell’aggiudicataria sono state ritenute infondate, dato che la metodologia adottata era coerente con le prassi giurisprudenziali e la normativa applicabile (art. 110 del Codice appalti). Non sono stati rilevati conflitti di interesse né obblighi dichiarativi violati (artt. 16 e 98), visto che i fatti contestati (assunzione di personale o misure cautelari penali) erano successivi ai termini rilevanti per la gara o non ricadenti tra le cause tassative di esclusione. Il punto sollevato sulla congruità delle sole prestazioni 'a canone' è stato reputato irrilevante poiché la verifica si è estesa a tutte le componenti dell’offerta. In conclusione, non essendo comprovate violazioni manifeste o macroscopiche da parte della stazione appaltante, il ricorso è stato rigettato.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 16

L’articolo sul conflitto di interessi è stato invocato dalla ricorrente per sostenere che la mancata dichiarazione di rapporti di parentela tra dipendenti dell’aggiudicataria e personale RAI avrebbe impedito una corretta valutazione di eventuali conflitti da parte della stazione appaltante. Il TAR ha tuttavia ritenuto improcedibile la censura, perché l’assunzione dei dipendenti in questione è avvenuta dopo la presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, la stazione appaltante ha espletato le doverose verifiche senza rilevare criticità riconducibili all’art. 16.

Articolo 71

L’intera procedura di affidamento oggetto di ricorso è stata svolta come procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, che disciplina le regole generali di ammissibilità e partecipazione. Il rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione del bando non è stato oggetto di contestazione sostanziale, ma l’articolo fonda la legittimità della gara richiamata dalla sentenza.

Articolo 98

La ricorrente ha dedotto presunte omissioni dichiarative da parte dell’aggiudicataria riguardo a fatti potenzialmente rilevanti per la moralità professionale (come l’insolvenza del socio unico o la misura cautelare penale). Il TAR ha chiarito che, secondo il principio di tassatività delle cause di esclusione, solo l’operatore economico partecipante – non il socio unico persona giuridica – è tenuto a dichiarare eventuali condizioni di esclusione automatica; inoltre, fatti rilevanti avvenuti dopo la presentazione dell’offerta non incidono sulla legittimità dell’aggiudicazione.

Articolo 110

L’articolo sulle offerte anormalmente basse è stato al centro della decisione. La ricorrente contestava la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, ma il TAR ha verificato che la stazione appaltante ha svolto un’istruttoria articolata, richiedendo spiegazioni e valutando tutti gli elementi (inclusi sgravi, INAIL, sostituzioni, costi reali della manodopera). Non sono emersi profili di macroscopica illogicità o inattendibilità nella valutazione dell’anomalia, nel rispetto della discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione ai sensi dell’articolo 110.

Articoli di riferimento