Tutela del segreto tecnico e commerciale nelle offerte tecniche delle gare d'appalto: obblighi della stazione appaltante e diritto all'oscuramento ex art. 36 D.Lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da Dedalus Italia S.p.A., annullando in parte la determinazione con cui Consip aveva respinto l’istanza di oscuramento di alcune parti dell’offerta tecnica in una gara pubblica, ritenute segreti tecnici e commerciali. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente a mantenere riservate le informazioni indicate e ha ordinato a Consip di non pubblicare le sezioni oscurate dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla corretta interpretazione degli articoli 35 e 36 del nuovo Codice degli Appalti in tema di accesso agli atti di gara e tutela del segreto tecnico e commerciale. Il TAR ha evidenziato che, di fronte a una motivata richiesta di oscuramento supportata da indicazioni circostanziate (come nel caso di Dedalus), la stazione appaltante non può rigettare tale istanza in modo generico e aprioristico, basandosi solo sull’ipotetica esigenza di difesa giurisdizionale di terzi. L’accesso ad atti contenenti segreti aziendali può essere consentito solo in presenza di concrete e attuali esigenze difensive, da valutarsi in relazione a specifiche e motivate istanze di controinteressati. In mancanza di tali presupposti, il diritto di riservatezza prevale. La decisione riafferma la centralità della tutela dei segreti industriali e commerciali negli appalti pubblici, in coerenza sia con il diritto nazionale che con le direttive europee in materia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 è stato richiamato per delineare il procedimento di accesso agli atti di gara, le modalità e i termini per richiedere l’oscuramento delle offerte tecniche e la possibilità di ricorso avverso il diniego della stazione appaltante. Il TAR ha applicato la norma riconoscendo il diritto della ricorrente di vedere tutelata la riservatezza delle informazioni tecniche e commerciali indicate, laddove la richiesta di oscuramento sia specifica e motivata, e ha censurato l’operato di Consip per mancata valutazione effettiva delle ragioni addotte da Dedalus. La sentenza ha ribadito che solo in presenza di motivate esigenze difensive da parte di concorrenti terzi può essere eccezionalmente consentito l’accesso a tali informazioni oscurate.



