Accoglimento della domanda di oscuramento parziale dell’offerta tecnica in gara pubblica: tutela dei segreti tecnici e commerciali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Dedalus Italia S.p.A., annullando la determinazione di Consip S.p.a. nella parte in cui non aveva accolto la richiesta di oscuramento di specifiche parti dell’offerta tecnica presentata in una gara pubblica. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente a mantenere riservate tali informazioni, in quanto costituenti segreti tecnici e commerciali. Consip è stata quindi obbligata a non divulgare le parti dell’offerta tecnica che Dedalus aveva chiesto di oscurare, pronunciando una compensazione delle spese stante la novità della questione trattata.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina il bilanciamento tra la tutela della riservatezza aziendale (segreti tecnici e commerciali) e le esigenze di trasparenza e accesso agli atti nelle procedure di gara pubblica. La società Dedalus, partecipante non vincitrice di una procedura Consip, aveva motivatamente chiesto l’oscuramento di porzioni della propria offerta tecnica, ritenute costituire know-how riservato. Consip aveva respinto la richiesta assumendo che tali dati fossero indispensabili per una futura tutela giurisdizionale degli altri concorrenti, senza esaminare puntualmente la sussistenza dei requisiti di segretezza. Il TAR ha ritenuto fondata la pretesa di Dedalus, sottolineando che la stazione appaltante non può generalizzare l’integrale accessibilità delle offerte, ma deve valutare caso per caso le specifiche ragioni di segreto, privilegiando la tutela del know-how se la richiesta è adeguatamente motivata e comprovata. Inoltre, la possibilità di accesso da parte di terzi concorrenti è ammissibile solo se indispensabile per la tutela giurisdizionale e su richiesta specifica, non per presunzione generica. In conclusione, il giudice ha statuito che le parti di offerta tecnica segnalate da Dedalus restano riservate e non devono essere diffuse dalla stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 è stato invocato per disciplinare l’accesso agli atti di gara e le procedure relative alle richieste di oscuramento delle offerte. In particolare, la sentenza applica il comma 4, che prevede la possibilità per l’operatore economico di ricorrere al TAR entro dieci giorni per impugnare la decisione della stazione appaltante che nega l’oscuramento. Il TAR ha applicato la procedura accelerata prevista dall’articolo, riconoscendo che la richiesta di Dedalus era motivata e che Consip avrebbe dovuto valutare puntualmente la sussistenza dei segreti tecnici e/o commerciali, non potendo rigettare genericamente le istanze di oscuramento per una presunta e indimostrata indispensabilità all’eventuale tutela giurisdizionale di altri concorrenti.



