Obbligo della stazione appaltante di valutare specificamente le richieste di oscuramento delle offerte tecniche in presenza di segreti tecnici o commerciali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Dedalus Italia S.p.A., annullando la decisione di Consip di respingere la richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata in una gara pubblica. La sentenza censura Consip per non aver valutato in modo specifico e motivato la presenza di segreti tecnici e commerciali segnalati dalla ricorrente, limitandosi a una generica affermazione sull'indispensabilità dei dati a fini di eventuale tutela in giudizio senza effettiva motivazione. Il TAR ha riconosciuto il diritto della società all’oscuramento delle parti riservate e ha ordinato a Consip di non diffondere quei contenuti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio che, nelle gare pubbliche, la tutela del segreto tecnico e commerciale rivendicato in modo motivato e circostanziato dall’operatore economico deve essere oggetto di una valutazione specifica da parte della stazione appaltante. La semplice esigenza di potenziale difesa giurisdizionale degli altri concorrenti non basta, in assenza di una concreta richiesta o controversia in atto, per negare la protezione di tali segreti. Ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti, nonché in coerenza con la normativa europea, la regola è la tutela delle informazioni riservate, la cui divulgazione può essere eccezionalmente ammessa solo laddove strettamente indispensabile e a fronte di una valutazione caso per caso. Nel caso di specie, Consip non ha dato conto delle ragioni per cui le informazioni indicate da Dedalus non dovessero essere considerate segrete e non ha svolto una vera comparazione tra interesse alla riservatezza e interesse all’accesso. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 36 è stato applicato per disciplinare la procedura di accesso e oscuramento degli atti di gara. Il TAR richiama la norma per sottolineare che in caso di richiesta di oscuramento motivata da ragioni di segretezza tecnica/commerciale, la stazione appaltante deve valutare e motivare puntualmente la decisione, indicare le ragioni del diniego e rispettare i termini e le modalità accelerate di impugnazione (che infatti Dedalus ha rispettato). La sentenza evidenzia che la decisione di Consip, fondata su presunzioni e non su motivazioni concrete o su una bilanciata valutazione di interessi, viola l’articolo 36, che tutela la riservatezza delle parti di offerta dichiarate segrete e attribuisce al giudice amministrativo il controllo su tali decisioni con rito abbreviato.



